Lo scorso 24 gennaio 2025, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Decisione di esecuzione (UE) 2025/113 della Commissione, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all’attuazione della Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la Decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione.
Si ricorda che in relazione a quanto riportato nella Direttiva 2012/18/UE, per “incidente rilevante” si intende “un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto alla presente direttiva e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose“, intese quali sostanze o miscele di cui alla parte 2 dell'allegato I della stessa direttiva.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della Direttiva 2012/18/UE, entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione che sintetizza gli eventuali rischi. In Italia la norma è stata recepita con il D.lgs. n 105/2015 ("Seveso III").
Con il nuovo format la Commissione ha introdotto semplificazioni e modifiche per rendere leggibili in modo più uniforme, e quindi compararli meglio, i dati che arrivano dagli Stati UE. Più precisamente, per trasmettere le informazioni sull’attuazione della Direttiva 2012/18/UE, dal 1° gennaio 2027 gli Stati membri dovranno usare il nuovo modulo che figura nell’allegato della presente decisione, in sostituzione del questionario di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/896/UE, abrogata dal 31 dicembre 2026.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla decisione disponibile in allegato.