AssoAmbiente

Circolari

2025/034/SAEC-GIU/LE

Con risposta n. 14156 del 28 gennaio scorso il MASE ha risposto ad interpello promosso dall’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente (ANTA) che ha richiesto alcuni chiarimenti circa la disciplina normativa applicabile alla pratica di abbruciamento dei residui vegetali.

In merito al quadro normativo applicabile il Ministero con riferimento all’art. 185, comma 1 lett. f) del D.lgs. n. 152/2006, evidenzia innanzitutto che non rientrano nel campo di applicazione della normativasui rifiutii materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, quali ad esempio gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, qualora gli stessi vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche in luogo diverso da quello di produzione ovvero con cessione a terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Con riferimento all’art. 182, comma 6-bis dello stesso D.lgs. n. 152/2006 il Ministero ricorda che:

  • per gli stessi materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi è ammessa l’attività di abbruciamento a condizione che essi siano raggruppati in piccoli cumuli n quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, bruciati nello stesso luogo di produzione e che lo scopo della stessa attività sia il reimpiego come sostanze concimanti o ammendanti;
  • con riferimento al secondo periodo dell’articolo 182, comma 6-bis del D.lgs. n. 152/2006, il Ministero precisa che “la combustione dei residui agricoli e forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, mentre i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare tale pratica all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui dalla stessa attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili”.
     

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa, specifica il Ministero, l'abbruciamento del materiale vegetale si configura come attività di smaltimento rifiuti che, se è effettuato senza autorizzazione, comporta l’applicazione dell'articolo 256 “Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata” del Dlgs 152/2006.

Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpellorisposta del MASE.

» 29.01.2025

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