AssoAmbiente

Circolari

2025/045/SAEC-GIU/LE

Il MASE, con nota n. 16209 del 30 gennaio 2025, ha risposto all’istanza di interpello avanzata da Regione Veneto che ha richiesto chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione dell’articolo 216, comma 8-septies, del D.lgs. n. 152/2006 che regolamenta la possibilità di utilizzare i rifiuti contemplati dalla lista verde del Regolamento UE n. 1013/2006 (WSR) negli impianti industriali autorizzati con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), “nel rispetto del relativo Bat References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'Autorità ambientale competente”.

Sulla base del quadro normativo vigente, in particolare le norme del D.lgs. n. 152/2006 di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo IV, rubricato “autorizzazioni e iscrizioni” e Parte II relativa alle procedure di valutazione ambientale e all’AIA e dall’istruttoria condotta congiuntamente alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali, è stato, tra l’altro, chiarito che:

  • l’utilizzo dei rifiuti della lista verde in un impianto industriale autorizzato con AIA ai sensi del citato articolo 216, comma 8-septies, è configurabile quale “recupero diretto” degli stessi, vale a dire una particolare tipologia di recupero già descritta in riscontro ad un precedente interpello (disponibile qui) secondo cui “agli impianti produttivi (autorizzati in AIA) che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo non risulta applicabile la disciplina prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, del TUA, in quanto in tale fattispecie non si è in presenza di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo è la cessazione della qualifica di rifiuto, bensì di un processo volto alla produzione di un bene. Pertanto, deve ritenersi parimenti non applicabile il DM 5/02/1998”; 
  • in merito agli obblighi informativi prescritti dall’articolo 216, comma 8-septies, del D.lgs. 152 del 2006, la comunicazione che l’impianto industriale è tenuto ad effettuare all’Autorità ambientale competente, oltre ad essere condizione per l’avvio dell’attività, risulta essere necessaria anche al fine di consentirne alla stessa Autorità la registrazione e il censimento dell’impianto e di permettere all’Autorità competente di valutare se adeguare altri aspetti del regime autorizzatorio, in applicazione delle specifiche norme della parte II del D.lgs. 152 del 2006;
  • “in un’ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli operatori, la disposizione di cui all’articolo 216, comma 8-septies, prescrive che i rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione della stessa soggiacciono al solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali dei trasportatori) e al rispetto della disciplina relativa al formulario identificativo previsto dall’articolo 193 dello stesso D.lgs. 152 del 2006 (nonché del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti “RENTRi” di cui al DM 4 aprile 2023 n. 59)” e, pertanto “non sono quindi previsti a carico dell’impianto di produzione adempimenti relativi al Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, ai registri di carico e scarico, all’obbligo di presentazione di garanzie finanziarie”;
  • “per quanto attiene all’applicabilità delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la semplificazione normativa, invece, non consente la deroga agli adempimenti previsti in materia. Infatti, considerato che la comunicazione semplificata è relativa all’utilizzo di rifiuti di cui alla lista verde in sostituzione delle materie prime nel ciclo produttivo, potrebbe derivarne una variazione/superamento delle soglie relative agli impatti ambientali e conseguentemente trova applicazione la procedura di VIA”;
  • relativamente ai profili attinenti al piano di emergenza, per gli impianti produttivi manifatturieri autorizzati con AIA, in cui le materie prime possono in tutto o in parte essere sostituite da rifiuti direttamente immessi nel ciclo produttivo ordinario, sembrerebbe trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 26-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, che prevede l’obbligo per i gestori di “impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti” di predisporre il piano di emergenza interna nonché delle dovute comunicazioni al Prefetto per la predisposizione del piano di emergenza esterno. Per maggiori approfondimenti si rinvia alle indicazioni fornite dal MASE al seguente link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/disposizioni_art26bis.pdf;
  • con riferimento alla tenuta del registro delle imprese che effettuano la comunicazione ex articolo 216, comma 8-septies, deve ritenersi che l’Autorità Competente sia la Provincia territorialmente competente ma si considera opportuna anche la trasmissione della medesima comunicazione all’Autorità che ha rilasciato il provvedimento di AIA, ai fini della eventuale integrazione dello stesso per gli aspetti legati all’utilizzo dei rifiuti in luogo delle materie prime.
     

Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpelloriscontro del MASE.

» 06.02.2025

Recenti

10 Luglio 2025
2025/261/SAEC-EUR/CS
Progetto europeo Metabuilding – Avvio piattaforma
Leggi di +
10 Luglio 2025
2025/260/SAEC-RAE/CS
Chiarimenti CVC RAEE su campo applicazione decreto 49/2014 e raccomandazioni.
Leggi di +
10 Luglio 2025
2025/259/SAEC-EUR/CS
Consultazione su bozza atto di esecuzione UE relativo al calcolo contenuto plastica riciclata
Leggi di +
09 Luglio 2025
2025/258/SAEC-EUR/PE
Consultazione UE su estensione campo di applicazione Carbon Boarder Adjustment Mechanism
Leggi di +
09 Luglio 2025
2025/257/SAEC-GIU/LE
Sentenza Consiglio di Stato su VIA su discariche in esercizio
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL