AssoAmbiente

Circolari

2025/083/SAEC-NOT/CS

Pubblicato il decreto 30 gennaio 2025, n.18 a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che reca Regolamento sulle modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali. 

L'obbligo assicurativo per tutte le imprese con sede legale in Italia, introdotto con la Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) è stato prorogato dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 dal DL 202/2024 (DL proroga termini convertito con legge 15/2025, v. circolare Assoambiente n. 071/2025). 

Le disposizioni della Legge Finanziaria 2024 ponevano in capo ai Ministeri citati la possibilità di definire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese.

Secondo quanto previsto nel Regolamento le aziende dovranno stipulare una polizza di assicurazione (nota come "CatNat") a copertura di eventuali danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché ad attrezzature industriali e commerciali che siano causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni. Il Regolamento definisce inoltre le modalità con cui le imprese di assicurazione dovranno definire i contratti da proporre alla clientela, gli eventi calamitosi dai quali proteggersi e i beni assicurabili, i massimali delle polizze, la determinazione del premio da pagare e il suo aggiornamento e l'entità del risarcimento. 

Assicuratore e impresa cliente potranno concordare uno "scoperto" che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile (per polizze sopra i 30 milioni di euro invece le parti sono libere di contrattare lo "scoperto"). 

Nel caso siano stati già predisposti dalle assicurazioni dei contratti, i testi delle polizze si dovranno adeguare alle norme di legge entro il 13 aprile 2025, trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto prevista per il 14 marzo 2025.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del decreto in allegato.

» 03.03.2025
Documenti allegati

Recenti

30 Settembre 2019
122/2019/TO
Sentenza Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019 su limiti nazionali al subappalto contrari alla normativa Europea
Leggi di +
30 Settembre 2019
224/2019/TO
Sentenza Tar Lombardia. n. 1445/19 – divisione in lotti funzionali per i servizi di igiene urbana
Leggi di +
30 Settembre 2019
223/2019/PE
Corte di Cassazione – Sentenza 36701/2019 su acque di dilavamento contaminate
Leggi di +
30 Settembre 2019
222/2019/TO
Sentenza C.d.S. n. 6156/2019 – rimozione rifiuti a carico del concessionario autostradale
Leggi di +
30 Settembre 2019
221/2019/TO
Sentenza Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019 su limiti nazionali al subappalto contrari alla normativa Europea
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL