La P.A. può assoggettare a valutazione d'impatto ambientale (VIA) il cambio di progetto che, senza aumentare la capacità complessiva dell'impianto, prevede un incremento dei rifiuti pericolosi da sottoporre a trattamento.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza 13 dicembre 2024, n. 10044 con cui conferma il parere del TAR secondo il quale, “è dato di comune esperienza che, [omissis]., lo smaltimento di un maggiore quantitativo di rifiuti pericolosi può determinare di fatto un maggior carico alle matrici ambientali rispetto a quello attuale” .
Secondo i Giudici ha quindi ragionevolmente agito la Regione Calabria che, in risposta a una richiesta di valutazione preliminare presentato dal gestore di un impianto di trattamento al fine di incrementare i rifiuti pericolosi autorizzati (con corrispondente riduzione dei rifiuti non pericolosi), ha ordinato a quest'ultimo di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità (cd. "screening") a Via “secondo il principio di prevenzione e di precauzione che caratterizzano la materia ambientale”.
Secondo la Regione, infatti, la VIA originale dell'impianto – che riguardava solo il quantitativo totale di rifiuti, a prescindere dalla pericolosità o meno – non sarebbe infatti idonea a fornire le necessarie garanzie ambientali.
In allegato la Sentenza del Consiglio di Stato per ogni approfondimento.