DELIBERAZIONE N. 1 DEL 6 MARZO 2025: NUOVI CRITERI ESONERO VERIFICHE RT
Entrerà in vigore il 1° aprile p.v. la Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 che esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.
La Deliberazione in oggetto recante “Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152” è stata adottata per tener conto delle modifiche introdotte dal decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191) che ha introdotto il comma 16-bis all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 (cfr. circolare Assoambiente n. 356/2024) stabilendo testualmente che “E’ dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all’ art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione regionale/provinciale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”.
La Deliberazione n. 1/2025 ha altresì unificato i settori di attività relativi al trasporto di rifiuti previsti nei requisiti minimi dei responsabili tecnici delle categorie 1,4,5 di cui all’allegato A della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 prevedendo che la dicitura in legenda “aa=anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi” viene sostituita da “aa= anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto di rifiuti” e, di conseguenza, sostituisce gli allegati aggiunti alla Deliberazione del n. 6 del 30 maggio 2017 da deliberazioni successive con gli allegati E, F, G della deliberazione in oggetto recanti il nuovo modello di domanda di dispensa e gli schemi di provvedimento per il rilascio/diniego della stessa.
DELIBERAZIONE N. 2 DEL 6 MARZO 2025: CONTROLLI A CAMPIONE
Il 1° luglio 2025 entreranno in vigore le nuove regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese all’Albo gestori ambientali.
Con la Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025 il Comitato dell’Albo ha approvato i criteri, le modalità e le scadenze che le Sezioni regionali dell’Albo devono rispettare nello svolgimento dei controlli e che vanno a sostituire quelle rese con Deliberazione n. 1/2015 per adeguare la disciplina alla normativa e alle modalità di consultazione telematica delle banche dati delle P.A. nel frattempo intervenute.