AssoAmbiente

Circolari

2025/129/SA-ARE/TO

Il Consiglio di Stato con la sentenza 2421/2025 ha accolto le ragioni dell’ARERA rispetto alla mancata previsione, nella Metodologia tariffaria, di un sistema di conguaglio automatico dell’inflazione.

Come noto nel secondo semestre del 2023 Assoambiente si era attivata per ricorrere in sede giurisdizionale con riferimento ad alcuni criticità attinenti a profili generali della metodologia e potenzialmente in grado di creare criticità alle aziende in qualità di gestori di rifiuti urbani. L’Associazione aveva quindi avviato un ricorso ad adiuvandum nel giudizio promosso da una impresa associata sollevando, fra le molte cose, la possibile illegittimità della scelta di ARERA di non prevedere con l’aggiornamento del MTR-2 un conguaglio automatico e positivo dovuto all’adeguamento del tasso di inflazione.

Mentre in primo grado il TAR aveva reputato “La previsione del potere che è stato attribuito agli ETC di riconoscere il tasso di inflazione ai costi del 2023 […] non [risulta] in linea con la disciplina regolatoria che si pretende di attuare poiché la deliberazione n. 389/2023 non aveva previsto la facoltà per gli ETC di procedere al conguaglio dei costi, tenendo presente l’inflazione registratasi, bensì di procedere” tout court “al riconoscimento della stessa inflazione” (sentenza, p. 21-22), in appello la sentenza risolve quasi ogni questione sul presupposto (v. p 17-22) della reputata tardività del ricorso. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, le censure al sistema regolatorio toccherebbero l’impostazione base del MTR-2, introdotto nel 2021 (cui sono seguite specifiche modifiche nel 2023 in sede di aggiornamento biennale).

In tal senso, per i giudici, “E’ evidente, dunque, che l’Autorità, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, propria del potere di regolazione, sia intervenuta al momento dell’aggiornamento biennale con specifiche misure rispetto al MTR 2, approvato del 2021. Ne deriva che solo tali misure potevano essere oggetto di tempestiva impugnazione nel 2023, non potendosi più contestare l’impianto complessivo del MTR 2 approvato nel 2021, che prevedeva la predisposizione tariffaria quadriennale, l’aggiornamento biennale ed eventuali revisioni infra periodo in caso dell’intervento di circostanze straordinarie”.

Per il resto, la sentenza, fra le altre cose:

  • ribadisce (p. 22) la “facoltà” degli ETC di riconoscere i conguagli inflattivi per il 2023, perché questo “potere attribuito agli Etc [è] perfettamente in linea con il ruolo per questi previsto” (p. 23), sicché il gestore potrebbe al più impugnare il “diniego da parte dell’ETC”, che concretizzerebbe il danno in capo al gestore, ma non l’inerente previsione regolatoria;
  • valorizza il “ruolo determinante nella determinazione deli parametri per la predisposizione delle tariffe” degli ETC (es. p. 23), cui soli spetta di “determinare i parametri condizionati dall’inflazione e” di “consentire il recupero di eventuali aumenti dei costi derivanti dall’inflazione”; con due corollari: da un lato ciò dà spunti contrari a quell’orientamento formatosi in capo al Consiglio di Stato (es., Cons. St., Sez. IV, 6.12.2024 n. 9788) sulla pretesa non lesività dei provvedimenti di validazione dei PEF, d’altro lato comprime il margine di sindacato sull’operato degli ETC.
     

Nel far rinvio alla sentenza in oggetto, in allegato, rimaniamo a disposizione per informazioni.

» 27.03.2025
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