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2025/147/SAEC-EUR/FA

La Commissione europea ha pubblicato le indicazioni alle imprese per riuscire a garantire il rispetto del divieto di immissione sul mercato di microparticelledi plastica.

La disciplina riguardante le sostanze chimiche (REACH) è stata modificata con il Regolamento (UE) 2023/2055, che riporta nell'Allegato XVII le nuove sostanze soggette a restrizioni, introducendo restrizioni e una serie di obblighi per l'immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici (SPM).

In base alle caratteristiche definite nella norma, i pellet di plastica, che sono in genere di dimensioni comprese tra 0,01 mm e 1 cm, e i fiocchi possono rientrare nell'ambito della definizione di microparticelle di polimeri sintetici e, pertanto, nel campo di applicazione della restrizione. Tra i divieti anche quello di addizionarle alle miscele. 

Nella restrizione, che riguarda anche il granulo da PFU, sono compresi anche i glitter, mentre quelli biodegradabili, solubili, naturali o inorganici non sono considerati microplastiche, quindi possono continuare a essere venduti. La novità è in vigore dal 17 ottobre 2023 ma per un'ampia serie di utilizzi (tra i quali prodotti cosmetici, detergenti ed intasi granulari per superfici sportive) il divieto scatterà tra il 17 ottobre 2027 e il 17 ottobre 2035.

L'immissione sul mercato di SPM per l'uso in siti industriali è esentata dalla restrizione, tuttavia dal 27 ottobre 2025 i fornitori di SPM saranno obbligati a fornire all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) determinate informazioni.

Si specifica che questo regolamento si applica solo ai prodotti e quindi, in ultima analisi, ai pellet e ai fiocchi di plastica, anche end-of-waste, che rientrano nella definizione di SPM prodotti e immessi sul mercato.

I documenti pubblicati dalla Commissione, disponibili qui, mirano ad aiutare a comprendere meglio l'applicazione di questa restrizione e gli obblighi associati. I documenti si articolano in:

  • un capitolo (Parte I) che descrive in termini semplici le disposizioni normative e le modalità di attuazione, nonché le tempistiche, previste dalla restrizione;
  • una serie di "domande e risposte" (Parte II) che raccoglie le risposte fornite alle domande poste dai vari Stati membri e delle altre parti interessate;
  • Allegati (Parte III) con alberi decisionali ed esempi di casi limite.
» 08.04.2025

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