AssoAmbiente

Circolari

2025/160/SA-NOT/TO

Pubblicato il Decreto del 7 aprile 2025 (Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2025, n. 92) con cui il MASE ha aggiornato i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).

Il Decreto abroga il precedente del 23 giugno 2022 (v. circolare Assoambiente n. 221/2022) ed entrerà in vigore il 18 giugno 2025.

L’aggiornamento, su aspetti non strutturali, si è reso necessario in virtù dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice degli appalti) il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2, prevede in continuità rispetto al passato l’adozione obbligatoria di tali criteri che sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, già vigenti per il settore.

Come per il precedente decreto i CAM riguardano l’affidamento:

  • del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
  • del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana; 
  • della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani; 
  • della fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
     

Con riferimento alle modifiche apportate al documento, si evidenzia in particolare che:

  • sono stati aggiornati i riferimenti normativi al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.36/2023);
  • al criterio 2.1.1 “Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia” (rubricato come 4.2.1 nella versione dei CAM del 22 giugno 2022), punto 3, è stato inserito il riferimento alla prassi di riferimento UNI/PdR 123:2021, in ordine alla determinazione della qualità del rifiuto organico da recuperare attraverso i processi di digestione anaerobica e compostaggio, come previsto dall’articolo 182-ter, comma 7 del TU ambientale.
  • nel criterio 3.1.1 “Servizio di pulizia e spazzamento e tipologia dei rifiuti da asportare” (ex criterio 5.2.1) è stata modificata la formulazione del criterio. Ove la lista di rifiuti contemplati è chiusa (“in particolare”, nella versione precedente) è stata resa non esaustiva (“tra cui”, nella versione modificata) in modo da lasciare più libertà alle stazioni appaltanti di gestire l’applicazione del criterio stesso in base alla tipologia di rifiuto da gestire. Il punto 2 del medesimo criterio, relativo ai cestini, viene leggermente modificato per coerenza alla terminologia usata nel TU.
  • nel capitolo 3, viene aggiunto un criterio sul servizio straordinario di ripristino post incidente.
     

Nel far rinvio al Decreto, in allegato alla presente, rimaniamo disposizione per informazioni.

» 22.04.2025
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