AssoAmbiente

Circolari

2025/162/SA-LAV/MI

Con la nota n. 616 pubblicata lo scorso 3 aprile, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sancito, in risposta ad un quesito, l’illegittimità di una prassi diffusa in molte aziende, ovvero quella di erogare il trattamento di fine rapporto anticipatamente in busta pagaz, e non con le modalità previste dalla legge.

L’Ispettorato ricorda come le disposizioni legislative di cui all’articolo 2120 del Codice Civile deleghino alla contrattazione collettiva l’eventuale previsione di ragioni che giustifichino l’erogazione, parziale, anticipata del TFR, ma sempre entro i limiti della “ratio” dell’istituto; diverso è invece il mero trasferimento in busta paga, che trasformerebbe il TFR in integrazione retributiva, con conseguenze anche sul piano contributivo e fiscale.

Pertanto, conclude l’Ispettorato, qualora si ravvisassero anticipazioni in busta paga con modalità non conformi al dettato legislativo, il personale ispettivo procederà ad intimare al datore di lavoro la reintegra delle quote di TFR da accantonare in quanto anticipate con modalità illegittime.

     Cordiali saluti.          

» 24.04.2025
Documenti allegati

Recenti

15 Gennaio 2021
013/2021/PE
COVID-19 - DL n. 2/2021 e proroga stato emergenza al 30 aprile 2021
Leggi di +
14 Gennaio 2021
012/2021/CS
CSSc in cementificio - Sentenza Tar Lazio 7 gennaio 2021 n. 219
Leggi di +
14 Gennaio 2021
010/2021/CS
CSSc in cementificio - Sentenza Tar Lazio 7 gennaio 2021 n. 219
Leggi di +
14 Gennaio 2021
009/2021/CS
Comunicazione dati sul riutilizzo – Metodologia della Commissione europea
Leggi di +
13 Gennaio 2021
008/2021/LE
Sentenza Corte Costituzionale n. 272/2020 su illegittimità L.R. Marche n. 29/2019
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL