AssoAmbiente

Circolari

2025/162/SA-LAV/MI

Con la nota n. 616 pubblicata lo scorso 3 aprile, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sancito, in risposta ad un quesito, l’illegittimità di una prassi diffusa in molte aziende, ovvero quella di erogare il trattamento di fine rapporto anticipatamente in busta pagaz, e non con le modalità previste dalla legge.

L’Ispettorato ricorda come le disposizioni legislative di cui all’articolo 2120 del Codice Civile deleghino alla contrattazione collettiva l’eventuale previsione di ragioni che giustifichino l’erogazione, parziale, anticipata del TFR, ma sempre entro i limiti della “ratio” dell’istituto; diverso è invece il mero trasferimento in busta paga, che trasformerebbe il TFR in integrazione retributiva, con conseguenze anche sul piano contributivo e fiscale.

Pertanto, conclude l’Ispettorato, qualora si ravvisassero anticipazioni in busta paga con modalità non conformi al dettato legislativo, il personale ispettivo procederà ad intimare al datore di lavoro la reintegra delle quote di TFR da accantonare in quanto anticipate con modalità illegittime.

     Cordiali saluti.          

» 24.04.2025
Documenti allegati

Recenti

28 Agosto 2018
180/2018/TO
ANAC – indicazioni in tema di sopralluogo obbligatorio
Leggi di +
18 Agosto 2018
168/2018/PE
Pubblicata Decisione 2018/1147 su WT BRef Conclusion
Leggi di +
18 Agosto 2018
179/2018/PE
Pubblicata Decisione 2018/1147 su WT BRef Conclusion.
Leggi di +
08 Agosto 2018
167/2018/PE
ISPRA - Approccio metodologico valutazione ecotossicità (HP14).
Leggi di +
08 Agosto 2018
178 /2018/PE
ISPRA - Approccio metodologico valutazione ecotossicità (HP14).
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL