AssoAmbiente

Circolari

2025/175/SAEC-ENE/PE

Lo scorso 13 maggio è stato pubblicato sul sito del MASE il Decreto Direttoriale n. 155 del 13 maggio 2025 che approva l’aggiornamento delle Regole applicative, elaborate dal GSE ai sensi del DM n. 340 del 15 settembre 2022, relative alla misura “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l’economia circolare” (M2C2 Investimento 1.4 del PNRR) recependo le disposizioni contenute nel DL n. 63 del 2024 (DL Agricoltura). 

Le Regole Applicative forniscono le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal DM 340/2022 (v. circolare Assoambiente n. 279/2022) e, in via generale, dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia di produzione di biometano e di immissione dello stesso nelle reti del gas naturale.

Il provvedimento ha introdotto disposizioni specifiche per favorire la produzione di biometano anche da rifiuti organici (oltre che da matrici agricole) e incrementarne l’utilizzo nelle filiere produttive difficili da decarbonizzare a causa delle loro elevate emissioni di CO2 e delle limitate alternative tecnologiche attualmente disponibili, denominate “hard to abate”.

La versione aggiornata delle Regole Applicative recepisce quanto previsto dall’articolo 5-bis del DL n. 63 del 2024 (DL Agricoltura) e dal DM 8 agosto 2024.

In particolare: 

  1. l’articolo 5-bis, comma 2, del DL 63/2024 stabilisce che per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, per biometano autoconsumato deve intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito dello stesso sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente stesso sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che permetta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito;
  2. il DM MASE 8 agosto 2024 (Sostituzione dell'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Materie prime double counting) ha aggiornato l’allegato VIII del D.lgs. n. 199/2021 (promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – FER II) con l’introduzione di nuove materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati.

Inoltre sono state apportate modifiche e/o integrazioni ai seguenti paragrafi:

  • par. 2.3.6, dove sono stati forniti chiarimenti circa la modalità di individuazione del massimale del contributo in conto capitale in caso di variazione della capacità produttiva dell’impianto realizzato rispetto al valore della capacità produttiva ammessa in posizione utile in graduatoria;
  • par. 4 e 4.1 nell’ambito della Richiesta di attivazione della Tariffa Omnicomprensiva e della procedura per la creazione del Punto di Ingresso Virtuale in cui sono stati integrati alcuni chiarimenti circa le modalità di presentazione delle richieste;
  • par. 7.1.1, 7.1.2 e 7.2 circa le modalità e le tempistiche di comunicazione della data di decorrenza commerciale così da renderle conformi ai tempi di contrattualizzazione previsti dal DM 340/2022;
  • par. 12.2, sono state descritte più precisamente le modalità di contrattualizzazione dei Soggetti Obbligati;
  • Allegato 1g Contratto Tipo con i Soggetti Obbligati all’immissione in consumo di biocarburanti con riferimento alle tempistiche di recesso dal Contratto, per garantire maggiore coerenza rispetto a quanto disciplinato nelle Regole applicative (Art.13).
     

Infine il paragrafo “Garanzia di recupero degli importi dovuti al GSE”, paragrafo 17 della precedente versione, è stato eliminato.

Per ulteriori dettagli si rimanda a:

» 14.05.2025

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