AssoAmbiente

Circolari

2025/200/SAEC-NOT/PE

Lo scorso 28 maggio 2025 la Sottosegretaria per l'economia e le finanze Lucia Albano ha risposto in Commissione Finanze della Camera all’interrogazione n. 5-03851 di Silvana Andreina Comaroli (Lega) sui chiarimenti in merito alle attività di gestione dei rifiuti assoggettabili ad aliquota IVA ridotta. 

Il quesito, che richiamava la modifica intervenuta in tema di IVA agevolata (l'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) a seguito delle disposizioni apportate dalla Legge Bilancio 2025 (v. circolare Assoambiente n. 018/2025), evidenziava la necessità di un chiarimento sulla corretta interpretazione dell’inciso “esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia” ai fini della corretta applicazione dell'aliquota IVA alle prestazioni di gestione dei rifiuti e se, per le altre prestazioni di gestione dei rifiuti che non rientrano nell'ambito del conferimento in discarica e dell'incenerimento senza recupero efficiente di energia, rimangono validi i documenti emanati dall'Agenzia delle entrate.

La Sottosegretaria ha precisato che, sentito anche il MASE:

  • sono soggette ad IVA, con aliquota del 10 per cento, le «prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del D.lgs. n. 152/2006, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del D.lgs. n. 152/2006, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione»;
  • l'innalzamento dell'aliquota IVA, dal 10 per cento al 22 per cento, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un «sussidio ambientale dannoso»;
  • per la nozione di «conferimento» in discarica non esiste una disposizione legislativa che ne fornisca la definizione espressa. Per il MASE la locuzione «conferimento» ricorre sia nel D.lgs. n. 152/2006, sia nel D.lgs. n. 36/2003, per indicare l'azione di «consegna» dei rifiuti che avviene tra i soggetti a vario titolo impegnati nel ciclo di gestione dei rifiuti. In tal senso, il MASE precisa che l'esclusione dell'IVA agevolata interessa solo l'operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla norma in esame, deve considerarsi rientrare nelle «prestazioni di gestione» con IVA agevolata. Sul punto, infatti, si osserva che l'operazione di trasporto rientra nella definizione di «gestione dei rifiuti» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n) del D.lgs. n. 152/2006.
     

Ulteriori dettagli nel documento allegato.

Sul tema ricordiamo infine che il prossimo 3 giugno 2025 (ore 11.00-12.30) Assoambiente ha organizzato un nuovo Circular talk su “Legge Bilancio 2025 e IVA discariche e incenerimento senza efficienza energetica” che vedrà la partecipazione del Dott. Buono (Assonime) e del Direttore Proietti (MASE) per un confronto in merito alle criticità raccolte dall’Associazione in materia (v. circolare Assoambiente n. 197/2025). Per partecipare è necessario iscriversi: https://assoambiente.org/webinarlb2025.

» 29.05.2025
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