Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello di CNA relativo al rapporto esistente tra il Regolamento REACH e i materiali prodotti a seguito di un processo di End of Waste.
In particolare CNA ha chiesto conferma al MASE se il Regolamento REACH sia applicabile solo ed esclusivamente al materiale End of Waste (EoW) che esita dal processo di recupero (e non ai rifiuti in ingresso) e, di conseguenza, che la disciplina di cui al Regolamento REACH non sia da intendersi come criterio da utilizzare per stabilire la cessazione della qualifica del rifiuto stesso. Inoltre, con riferimento particolare alla condizione di cui all’articolo 184-ter, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 152/2006 ( che riporta “la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”), ha chiesto conferma della non osservanza degli obblighi recati dal Regolamento REACH e dei riferimenti alle sostanze e ai relativi valori nelle prescrizioni autorizzatorie in riferimento ai rifiuti in ingresso al processo EoW.
Il MASE nella sua risposta ha chiarito che il produttore che immette il materiale EoW sul mercato ha l'onere di fornire tutte le informazioni che consentono alla Pubblica Amministrazione di valutare se lo stesso debba rispettare specifiche limitazioni/prescrizioni di conformità al regolamento REACH. Tale onere è previsto in particolare nell'ambito dell'iter istruttorio per l'autorizzazione EoW “caso per caso”. Il Ministero ha evidenziato anche che la rilevanza del rispetto del regolamento REACH nell'ambito del processo autorizzativo EoW sia da considerarsi "una condizione già rappresentata in alcuni decreti ministeriali" adottati ai sensi dell'articolo 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 (ad esempio nel DM 78/2020 sulla gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso).
Inoltre il MASE ricorda, come già fatto in fase di definizione del quesito da CNA, come sia lo stesso Regolamento 1907/2006/CE ad escludere i rifiuti dal proprio campo di applicazione. La normativa EoW, quindi, non impone agli impianti di recupero specifiche prescrizioni REACH riguardanti il controllo dei rifiuti in ingresso.
Le informazioni relative alle sostanze chimiche in ambito REACH, evidenzia il Ministero, "sono in ogni caso di primaria importanza anche ai fini della classificazione dei rifiuti". A conferma di ciò, viene richiamata la Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 dove sono elencati anche i metodi di prova per le sostanze chimiche adottati dall'UE in attuazione del Regolamento REACH.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.