AssoAmbiente

Circolari

2025/214/SAEC-ALB/LE

L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato sul sito istituzionale le seguenti due delibere:

1.  DELIBERAZIONE N. 4 DEL 20 MAGGIO 2025 recante “Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Con la presente Deliberazione, disponibile qui, l’Albo sostituisce la Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 per integrare in un unico atto anche le modifiche apportate con la Deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015 e adeguare la disciplina a quanto disposto dalla Legge n. 166/2024 che ha stabilito che “le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” 

La Deliberazione in oggetto stabilisce quindi che:

  • ISCRIZIONE CAT. 5:
    • i rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore;

L’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 5 può, trasportare:

  • i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore di cui alla categoria 4 o produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis;
  • i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.

L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5 può trasportare:

  • rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore;
  • i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.
     
  • ISCRIZIONE CAT. 4:

L’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, trasportare:

  • i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti essere nuovo produttore;
  • i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla categoria 2-bis dei quali l’impresa risulti essere produttore iniziale;
  • i rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti.

L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria4 può trasportare:

  • i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi dei quali l’impresa fa commercio o che richiede per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti che costituiscono la sua attività economicamente prevalente, in conformità con l’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298. In tali casi nel provvedimento d’iscrizione o di variazione dell’iscrizione è riportata l’attività di commercio come comunicata al registro delle imprese o l’autorizzazione o l’iscrizione degli impianti;
  • i rifiuti speciali non pericolosi di cui l’impresa risulti essere nuovo produttore;
  • rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui l’impresa risulti essere produttore iniziale di cui alla categoria 2-bis.
     

Per quanto riguarda le ultime disposizioni la Deliberazione in oggetto prevede:

  • art. 3: “le imprese già iscritte nelle categorie 4 e 5 che intendono richiedere l’adeguamento dell’iscrizione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione presentano domanda di variazione utilizzando il modello allegato sotto la lettera “B”;
  • art. 4: l’abrogazione delle Deliberazioni del Comitato Nazionale n. 2 del 16 settembre 2015, n. 3 del 15 ottobre 2015 e n. 5 del 19 dicembre 2024.
     

2.   DELIBERAZIONE N. 5 DEL 20 MAGGIO 2025recante Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all’abrogazione della categoria 3-bis”.

Con la presente Deliberazione, disponibile qui, l’Albo ha provveduto ad abrogare tutti i riferimenti relativi alla categoria 3-bis contenuti in suoi precedenti provvedimenti, per tener conto dell’abrogazione della categoria 3-bis, operata dall’Albo stesso con la Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2024.

» 06.06.2025

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