L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato sul sito istituzionale le seguenti due delibere:
1. DELIBERAZIONE N. 4 DEL 20 MAGGIO 2025 recante “Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.
Con la presente Deliberazione, disponibile qui, l’Albo sostituisce la Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 per integrare in un unico atto anche le modifiche apportate con la Deliberazione n. 3 del 15 ottobre 2015 e adeguare la disciplina a quanto disposto dalla Legge n. 166/2024 che ha stabilito che “le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
La Deliberazione in oggetto stabilisce quindi che:
L’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 5 può, trasportare:
L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria 5 può trasportare:
L’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore per conto di terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso di terzi che intende iscriversi nella categoria 4 può, trasportare:
L’impresa munita di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4, lettera a) del Codice della Strada, che intende iscriversi nella categoria4 può trasportare:
Per quanto riguarda le ultime disposizioni la Deliberazione in oggetto prevede:
2. DELIBERAZIONE N. 5 DEL 20 MAGGIO 2025recante “Aggiornamento della modulistica di cui alle deliberazioni n. 5 del 3 settembre 2014, n. 7 del 25 novembre 2014 e n. 2 del 22 febbraio 2017 in relazione all’abrogazione della categoria 3-bis”.
Con la presente Deliberazione, disponibile qui, l’Albo ha provveduto ad abrogare tutti i riferimenti relativi alla categoria 3-bis contenuti in suoi precedenti provvedimenti, per tener conto dell’abrogazione della categoria 3-bis, operata dall’Albo stesso con la Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2024.