AssoAmbiente

Circolari

2025/236/SAEC-GIU/LE

Il TAR Piemonte ha stabilito che i Comuni non possono vietare o limitare l'utilizzo di gessi da defecazione (sottoprodotto della depurazione delle acque reflue) nei campi attraverso ordinanze contingibili e urgenti né hanno competenze normative in materia.

Con la Sentenza n. 850 del 22 maggio 2025, il TAR ha pertanto deciso di annullare un'ordinanza sindacale adottata al fine di evitare “situazioni di molestia olfattiva, nocumento alla salute pubblica e danni ambientali” derivanti dallo spandimento dei gessi di defecazione ottenuti dal trattamento dei fanghi di depurazione ed utilizzati come correttivi del suolo argomentando che tale pratica può, al massimo, comportare un mero disagio della collettività che, per quanto diffuso, non è passibile di assurgere a pericolo per la pubblica incolumità o la sicurezza pubblica.

Il Tribunale amministrativo ha pertanto ritenuto fondato il motivo del ricorrente che ha denunciato la carenza dei presupposti legislativi per l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 che sono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, finalizzato a fronteggiare in via d’urgenza emergenze sanitarie o situazioni eccezionali di pericolo, estranee al caso in esame.

“Il Collegio fa inoltre proprio l’orientamento giurisprudenziale già espresso in subiecta materia con la sentenza di questa Sezione n. 574 del 29.05.2024, che ha previamente inquadrato l’attività di spandimento dei gessi e dei carbonati di defecazione nella disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 195, lett. o) del D.lgs. n. 152/2006, testualmente riferito solo al compost, ma applicabile anche ai gessi e ai carbonati di defecazioni in base ai punti 21, 22 e 23 dell’allegato 3 del D.lgs. n. 75/2010” ed ha ricordatoaltresì che “i gessi di defecazione, dopo il trattamento e il recupero effettuati, possono essere impiegati ai sensi dell’allegato 3 del D.lgs. n. 75/2010 (non essendo più rifiuti), con conseguente applicazione della normativa sui fertilizzanti di cui al D.lgs. 75/2010 in sostituzione di quella sui rifiuti ex D.lgs. n. 152/2006”.

Il TAR aggiunge altresì che l'attività di spandimento dei gessi e dei carbonati di defecazione essendo inquadrata nella disciplina dei rifiuti è materia ambiente di competenza esclusiva del Legislatore statale che ne regola modalità e requisiti.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza del TAR Piemonte allegata.

» 26.06.2025
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