AssoAmbiente

Circolari

2025/240/SAEC-GIU/LE

L'impresa che ottiene il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) attraverso una falsa rappresentazione della realtà della propria attività, rischia l’annullamento da parte della Pubblica Amministrazione (P.A.).

Questa è la pronuncia del Consiglio di Stato che con sentenza 4 giugno 2025, n. 4859 ha ritenuto corretto il comportamento di una Regione che aveva annullato il provvedimento di AIA rilasciato, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, ad un impianto di trattamento di rifiuti sanitari. 

La cancellazione del provvedimento rilasciato all'impresa è stata disposta ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 2-bis della legge 241/1990 che riconosce alla P.A. la possibilità di annullare un atto emanato sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà.

Nel caso di specie l'impresa che chiedeva il rilascio dell'AIA aveva descritto alla Regione una situazione del luogo dove realizzare l'impianto diversa da quella reale ed in particolare, nella richiesta di autorizzazione presentata, non era stata messa in evidenza la presenza vicino all'area dove realizzare lo stabilimento, di insediamenti abitativi ed elementi "sensibili". Tale informazione avrebbe orientato in modo diverso la decisione dell'Amministrazione. Tanto è vero, affermano i Giudici che "l'Amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza di case e scuole nelle vicinanze, ha ritenuto, con motivazione ragionevole e logica, di dare prevalenza alla tutela del diritto alla salute e dell'ambiente rispetto alle esigenze della produzione e dello smaltimento dei rifiuti." ed ha quindi proceduto ad annullare il provvedimento rilasciato.

Questa pronuncia del Consiglio di Stato rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le autorizzazioni ambientali fondate su presupposti errati o incompleti sono radicalmente viziate, anche se formalmente rilasciate e ribadisce altresì un principio fondamentale secondo cui la legittimità dei titoli ambientali non può prescindere dalla trasparenza e dalla correttezza della documentazione progettuale. In caso contrario, l’annullamento d’ufficio è non solo possibile, ma doveroso.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.

» 30.06.2025
Documenti allegati

Recenti

01 Agosto 2019
193/2019/NE
EPR e recepimento direttive UE – avvio consultazione stakeholders e richiesta contributi
Leggi di +
01 Agosto 2019
192/2019/LE
End of waste (EoW)– approvato nuovo emendamento nel DDL delegazione europea e aggiornamento attività associativa
Leggi di +
31 Luglio 2019
104/2019/NE
ASSORAEE - Disegno di legge sull'obsolescenza programmata
Leggi di +
30 Luglio 2019
103/2019/NE
EPR e recepimento - consultazione stakeholders - richiesta contributi
Leggi di +
29 Luglio 2019
102/2019/NE
Approvato emendamento su End of Waste nel DDL delegazione ambientale
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL