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Circolari

2025/257/SAEC-GIU/LE

Se alla scadenza del termine di validità della VIA non è stato realizzato l'intero progetto di completamento della discarica, pur essendo stato avviato il conferimento dei rifiuti, la valutazione d'impatto ambientale va reiterata.

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato con sentenza 23 giugno 2025, n. 5466 ha definitivamente respinto il ricorso presentato dal gestore di una discarica contro l'archiviazione da parte della Regione di un'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il Consiglio di Stato ha confermato il giudizio del TAR della Toscana in primo grado avallando la tesi della Regione secondo la quale, essendo scaduta la validità quinquennale della Via, presupposto dell'AIA che si intende rinnovare, ed essendo ad oggi completata solo la prima fase, su tre, del completamento dell'impianto previsto dalla VIA stessa, "il procedimento di VIA deve essere reiterato con riferimento agli interventi non ancora realizzati". 

La ricorrente sostiene, invece che “la VIA del 2011 non sarebbe scaduta con il decorso del quinquennio (con necessità quindi di richiedere nuova valutazione di impatto ambientale ai fini del rilascio delle nuove AIA) ma conserverebbe tutt’oggi la propria validità ed efficacia (tale quindi da consentire il rilascio di una nuova AIA), perché nel termine quinquennale previsto si è in effetti provveduto alla realizzazione del progetto, che non consiste nel definitivo completamento del progetto stesso, ma piuttosto nella messa in esercizio della discarica, a seguito della realizzazione delle opere a ciò necessarie”. 

I Giudici, rispondendo ai dubbi del ricorrente sulla compatibilità eurounitaria del termine di 5 anni di vigenza della VIA, hanno evidenziato che il D.lgs. n. 152/2006 stabilisce un termine minimo – e non massimo – alla durata della VIA. Quest'ultimo deve essere definito dal singolo provvedimento di VIA e può essere graduato in relazione alla tipologia di opera da realizzare ma che, nel caso in esame, “pur in presenza del chiaro disposto normativo, l’appellante non ha attivato la facoltà di richiedere la proroga legislativamente prevista della VIA già rilasciata, ma ha continuato a sostenere che la VIA rilasciata avrebbe dovuto estendersi anche alla parte non realizzata del progetto, che avrebbe una durata ventennale”.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.

» 09.07.2025
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