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Circolari

2025/259/SAEC-EUR/CS

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di atto di esecuzione per il calcolo, la verifica e la rendicontazione degli obiettivi di contenuto riciclato stabiliti dalla Direttiva (UE) 2019/904 (Direttiva SUP), che introduce il criterio del bilancio di massa (mass balance accounting) per stimare il contenuto di materiale riciclato.

Di seguito si riporta una sintesi dei principali aspetti contenuti nella bozza del provvedimento europeo:

  • l’atto andrà ad abrogare la Decisione di esecuzione (UE) 2023/2683, che riguardava le regole per il calcolo degli obiettivi raggiunti con la tecnologia di riciclo meccanico. Questa nuova Decisione interesserà invece tutte le tecnologie di riciclo plastica;
  • tra le tecnologie richiamate nella nuova Decisione:
    1. processi di riciclo meccanico elencati come tecnologia di riciclo idonea ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In questo caso si applicherà la metodologia del Regolamento (UE) 2022/1616;
    2. qualsiasi altra tecnologia di riciclo, idonea o nuova ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1616, per la quale sia nota la proporzione di materiale ammissibile nell'output. Anche in questo caso si applicherà la metodologia del Regolamento (UE) 2022/1616;
    3. qualsiasi altra tecnologia di riciclo, incluso il riciclo chimico, durante la quale la struttura chimica del materiale viene modificata, incluso il caso in cui venga miscelato con qualsiasi altro materiale. In questo caso di applicherà la metodologia di bilancio di massa definita nella bozza di atto di esecuzione.
  • sarà possibile calcolare il peso della plastica riciclata contenuta nelle diverse parti di una bottiglia per bevande attraverso percorsi diversi. Ad esempio, il peso del PET riciclato meccanicamente nel corpo della bottiglia dovrebbe essere calcolato in conformità al Regolamento (UE) 2022/1616, mentre il peso delle poliolefine riciclate chimicamente utilizzate nel tappo dovrebbe essere calcolato attraverso il bilancio di massa;
  • quando il bilancio di massa viene applicato in una determinata fase della catena di approvvigionamento, allora deve essere applicata anche in tutte le fasi successive;
  • i rifiuti di plastica post-consumo devono essere intesi come rifiuti generati da prodotti di plastica immessi sul mercato di uno Stato membro o di un Paese terzo. In quest'ultimo caso, gli Stati membri devono verificare l'accuratezza delle informazioni che accompagnano il materiale;
  • le categorie di output includono: non-carburanti, carburanti, output a doppio uso e perdite. Si noti che non esistono uscite “plastica”, ma solo uscite “non combustibili”. Gli “output a doppio uso” possono essere ritrattati in combustibili o in materiali diversi dai combustibili;
  • Per “quantità attribuita” si intende il peso del materiale ammissibile che entra in un processo e che viene assegnato agli output del processo per un periodo di bilanciamento di massa. Le quantità attribuite di materiale ammissibile non devono essere spostate tra i diversi impianti di un'azienda o tra le diverse aziende, poiché ciò renderebbe più complesso il calcolo e la verifica delle quantità attribuite;
  • il periodo massimo di bilanciamento della massa è di tre mesi. Un conto positivo delle quantità attribuite può essere riportato al periodo successivo. Un conto negativo delle quantità attribuite non è consentito in alcun momento;
  • viene istituito un nuovo sistema di verifica per il bilancio di massa. Gli operatori economici devono produrre e fornire, per ogni lotto di materiale contenente quantità attribuite di materiale ammissibile, una dichiarazione ai loro clienti che includa informazioni pertinenti sulle quantità attribuite. Gli operatori economici che non apportano modifiche ai materiali devono trasmettere solo la dichiarazione ricevuta dai loro fornitori. Inoltre, gli operatori che lavorano materiali costituiti da blocchi chimici, ma non da polimeri, nella fase di input, nella fase di output o in entrambe, devono essere sottoposti a una verifica da parte di terzi. Tale verifica dovrebbe riguardare tutte le informazioni rilevanti per l'allocazione dei materiali ammissibili nell'ambito del bilancio di massa, come le quantità e la categorizzazione degli input e degli output specifiche del processo, le curve del punto di ebollizione e le prove che i materiali ammissibili rimangono nel percorso di riciclaggio. I certificati rilasciati dai verificatori dovrebbero essere consegnati lungo la catena di approvvigionamento, di solito fino ai soggetti che riempiono le bottiglie, per consentire agli Stati membri di raccoglierli dagli operatori economici che immettono le bottiglie di bevande sul mercato;
  • il testo evidenzia che le tecnologie di riciclo meccanico sono in generale preferibili alle tecnologie di riciclo chimico da un punto di vista ambientale e che i rifiuti che possono essere riciclati meccanicamente non dovrebbero entrare nel riciclo chimico;
  • al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici nel settore del riciclo, tra cui l'introduzione su scala commerciale delle tecnologie di riciclo chimico, la Commissione si fa carico di rivedere la metodologia, comprese le regole per l'assegnazione delle quantità attribuite, entro il 1° gennaio 2030.
     

Una volta pubblicata ufficialmente la consultazione, i soggetti interessati avranno a disposizione sei settimane per fornire il loro contributo. Sulla base dei riscontri ricevuti la Commissione provvederà a modificare la bozza e successivamente a condividerla con gli Stati membri in tempo utile a prepararsi per la votazione, che è prevista all’inizio dell’autunno.

Siete pertanto invitati a prendere visione della bozza di atto di esecuzione e a segnalare, entro il prossimo 21 luglio 2025 inviandoli a d.cesaretti@fise.org e e.perrotta@fise.org, eventuali commenti osservazioni e proposte di modifica. Questi saranno poi condivisi con le Associazioni EuRIC e FEAD che provvederanno a prenderli in considerazione per predisporre una risposta condivisa sul tema.

Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti allegati che riportano la bozza di atto di esecuzione e relativo allegato.

» 10.07.2025
Documenti allegati

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