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2025/260/SAEC-RAE/CS

Il Comitato di Vigilanza e Controllo (CVC) sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori ha fornito una serie di chiarimenti sull'applicazione del D.lgs. n. 49/2014 in materia di RAEE a sfere di cristallo illuminate, termostati e attrezzature da laboratorio. 

Le indicazioni sono state fornite dal CVC attraverso tre differenti pareri:

  1. con il primo parere il Comitato si è espresso favorevolmente all’inclusione, nel campo di applicazione della disciplina RAEE, delle sfere di cristallo con neve illuminate;
  2. con il secondo parere il CVC esclude le varie tipologie di termostati (a partire dai termostati industriali termomeccanici, i termostati ambiente e gli altri tipi di termostati) dal campo di applicazione della disciplina RAEE in quanto "componenti" e non apparecchiature elettriche ed elettroniche autonome;
  3. con il terzo parere viene chiarito che il D.lgs. n. 49/2014 si applica ai sistemi per spettroscopia fotoelettronica a raggi X quando si tratta di apparecchiature "standard" (ovvero presenti in cataloghi e messe a disposizione sul mercato). Al contrario sono invece escluse dalla disciplina RAEE se tali strumenti non sono considerabili "standard", essendo state prodotte sulla base di specifiche richieste del cliente.

Insieme ai pareri sopra richiamati è stata pubblicata anche una delibera del CVC, risalente allo scorso 11 febbraio 2025, in cui veniva auspicata una più ampia diffusione e utilizzo di due iniziative volute dal Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), al fine di facilitare le procedure semplificate di raccolta dei RAEE "1 contro 1" e "1 contro 0". Le iniziative riguardano la registrazione dei trasportatori nel portale del CdC RAEE e la messa a disposizione di una guida alla compilazione del documento di trasporto.

Infine il CVC ha pubblicato un’ultima delibera con cui, in attuazione del D.lgs. n. 49/2014, approva la metodologia di calcolo delle quote di mercato dei produttori di AEE. In particolare si stabilisce che le quote di mercato dei produttori di AEE si calcolano per raggruppamento e pertanto, se un produttore immette sul mercato prodotti rientranti in tutti e 5 i raggruppamenti, verranno calcolate 5 quote. Tale calcolo ha effetti sulla ripartizione degli obblighi di raccolta e gestione dei RAEE, ma anche sugli oneri relativi alle attività di monitoraggio, che i produttori sopportano in proporzione alle rispettive quote di mercato. 

Per maggiori informazioni si rimanda a tutte le delibere richiamate e riportate in allegato alla presente.

» 10.07.2025
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