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2025/276/SA-NOT/TO

È all’esame del Senato (Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (AS 1578) la cui adozione rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto è subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito del PNRR.

In particolare, per quanto riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli interventi mirano ad aumentare l’efficienza delle gestioni affidate in-house ai Comuni con oltre 5.000 abitanti. Già l’articolo 30 del D.lgs. n. 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” prevede che gli Enti di maggiori dimensioni (i Comuni e le loro eventuali forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché le Città Metropolitane, le Province e gli altri enti competenti), devono effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, la ricognizione periodica - contenuta in un’apposita relazione - della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

Il Ddl propone di integrare tale articolo con ulteriori aspetti che mirano a chiarire iter e modalità con cui in caso di gestioni inefficienti, i Comuni devono adottare un atto di indirizzo nei confronti del gestore del servizio, imponendo l’attuazione di misure correttive finalizzate al ripristino e al miglioramento della qualità del servizio, all’efficientamento dei costi e al risanamento di eventuali perdite. Previsto coinvolgimento anche di ANAC e AGCM (per monitoraggio). Inoltre, sempre recependo le indicazioni di AGCM, il Ddl propone di inserire criteri oggettivi per valutare se l’andamento della gestione dei servizi pubblici locali si considera insoddisfacente, quali:

  • il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
  • i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
  • almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori ai benchmark individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.lgs. n. 201/2022.

In caso di inadempimento di tali obblighi, previste sanzioni sia per l’ente locale che ometta un’adeguata attività di monitoraggio, valutazione e verifica dell’andamento gestionale, sia per il gestore. Per quest’ultimo, le violazioni possono comportare anche la risoluzione del contratto.

Nel rimandare a successive comunicazioni in relazione all’iter parlamentare di esame del provvedimento, si allega il Disegno di legge approvato al CdM lo scorso 4 giugno.

» 22.07.2025
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