AssoAmbiente

Circolari

2025/306/SAEC-NOT/PE

L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 12 del 1° agosto 2025 ha fornito riscontro ad interpello in merito alla decorrenza delle modifiche apportate dalla Legge Bilancio 2025.

Come noto (v. circolari Assoambiente n. 018, 197 e 200 del 2025), la Legge Bilancio 2025 (l'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) è intervenuta in tema di IVA agevolata escludendo “il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia” che passa al 22% a decorre dal 1° gennaio 2025.

In merito al quesito in oggetto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che in assenza di disposizioni transitorie ad hoc, ossia norme che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina IVA, occorre far riferimento all'articolo 6, commi 3 e 4 del Decreto IVA che, nel disciplinare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, prevedono che «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (...). Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento» (cfr. circolare n. 32/E del 5 novembre 2013, paragrafo n. 2 e circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, paragrafi nn.2, 3 e 4, dell’Agenzia delle Entrate).

Pertanto le prestazioni di «conferimento in discarica e […] incenerimento senza recupero efficiente di energia, (...), di rifiuti urbani e di rifiuti speciali (...)» sono soggette all'aliquota IVA ordinaria quando:

  • in assenza di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2024, il relativo corrispettivo è pagato in tutto o in parte a partire dal 1° gennaio 2025;
  • in assenza di pagamenti entro il 31 dicembre 2024, di tutto o parte del corrispettivo, la relativa fattura è emessa a decorrere dal 1°gennaio 2025.
     

L’Agenzia conclude che “le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 con l'aliquota IVA del 10% restano valide. Ugualmente validi restano i pagamenti effettuati, entro la medesima data, considerando applicabile l'aliquota IVA del 10% e la cui fattura è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025”.

Nel far rinvio alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, allegata alla presente, e alle precedenti comunicazioni associative (inclusi i materiali relativi al Talk organizzato sul tema) restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 05.08.2025
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