AssoAmbiente

Circolari

2025/308/SAEC-ENE/PE

Sulla G.U. n. 180 del 5 agosto 2025 è stata notizia dell’approvazione con decreto direttoriale del MASE n. 19 del 18 giugno 2025 delle regole operative di cui all’art. 12 del DM 30 dicembre 2024 (FER X transitorio, v. circolare Assoambiente n. 108/2025) per l’accesso ai meccanismi di supporto alla produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

Il decreto direttoriale n. 19/2025, in vigore dal 19 giugno 2025, in realtà integra e sostituisce le disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 15/2025 (v. circolare Assoambiente n. 187/2025) con un focus dedicato alle regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione al fine di consentire una lettura più agevole dei contenuti. 

Rispetto al d.d. 15/2025, nell’Allegato PARTE A (Regole operative per la partecipazione alle procedure competitive) del decreto direttoriale n. 19/2025 sono apportate le seguenti integrazioni e precisazioni:

  • precisati i termini di svincolo della garanzia – di cui Allegato 1.l (Modello di garanzia definitiva) e Allegato 1.m (Appendice al contratto autonomo di garanzia definitiva) - alla conclusione della valutazione di entrata in esercizio dell’impianto;
  • inserito al paragrafo A.1.2 (ex. paragrafo 1.2) un rimando alla Parte B per la corretta determinazione della potenza nominale cumulata per impianti di potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW, anche ai fini dell’eventuale superamento della potenza di soglia per l’accesso diretto;
  • fornite precisazioni al paragrafo A.4.8 (ex paragrafo 4.8), tra i motivi di decadenza dalla graduatoria, in merito al divieto di trasferimento a terzi di un impianto ammesso in posizione utile prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto con il GSE.
     

Si ricorda che tra le tecnologie finanziate dal DM FERX, oltre al fotovoltaico, all'eolico e all'idroelettrico, ci sono anche quelle relative agli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. Tra questi rientrano gli impianti che producono biometano dai fanghi prodotti in un impianto di trattamento delle acque reflue, civili e industriali.

Per ulteriori dettagli si rimanda al decreto direttoriale 19/2025 e i relativi allegati, disponibili qui.

» 06.08.2025

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