AssoAmbiente

Circolari

2025/354/SAEC-SUO/PE

Il Consiglio di Stato con sentenza 26 settembre 2025, n. 7565 ha chiarito che è la Provincia l'unica Autorità pubblica che deve individuare il responsabile dell'inquinamento di un'area, tenuto a realizzare le attività di bonifica e ripristino ambientale.

Contrariamente a quanto deciso dal TAR Lombardia (sentenza n. 485/2023), il Consiglio di Stato ha ribadito la competenza dell’ente provinciale richiamando, tra l’altro l’art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che ove si riscontri il superamento delle CSC in un determinato sito, la Provincia (o, se istituita, la Città metropolitana) individua, con apposite indagini, il responsabile della contaminazione e, sentito il Comune competente, lo diffida, con ordinanza motivata, ad assumere le necessarie misure di contrasto del danno ambientale. 

In sostanza, l'articolo 244 D.lgs. n. 152/2006 attribuisce all'autorità competente il potere di compulsare l'adempimento di quegli obblighi (di prevenzione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino) facenti capo ex lege al responsabile dell'inquinamento, ove questi non si sia attivato spontaneamente.

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato.

» 07.10.2025
Documenti allegati

Recenti

14 Settembre 2015
143/2015/PE
DM 24 giugno 2015 – criteri ammissibilità rifiuti in discarica
Leggi di +
11 Settembre 2015
170/2015/ZA
ADA - Comunicato AIRA
Leggi di +
11 Settembre 2015
169/2015/ZA
ADA - Rifiuti prodotti dal trattamento dei veicoli fuori uso – Indagine conoscitiva
Leggi di +
11 Settembre 2015
168/2015/NA
UNIRIGOM - Convegno UNIRIGOM - “Economia circolare e Pneumatici Fuori Uso. A quattro anni dal D.M. 82/11, attività e prospettive” – Roma 6 ottobre 2015
Leggi di +
09 Settembre 2015
167/2015/ZA
ADA - Regione Lazio Albo Gestori Ambientali - OBBLIGO di invio pratiche telematiche
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL