AssoAmbiente

Circolari

2025/354/SAEC-SUO/PE

Il Consiglio di Stato con sentenza 26 settembre 2025, n. 7565 ha chiarito che è la Provincia l'unica Autorità pubblica che deve individuare il responsabile dell'inquinamento di un'area, tenuto a realizzare le attività di bonifica e ripristino ambientale.

Contrariamente a quanto deciso dal TAR Lombardia (sentenza n. 485/2023), il Consiglio di Stato ha ribadito la competenza dell’ente provinciale richiamando, tra l’altro l’art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che ove si riscontri il superamento delle CSC in un determinato sito, la Provincia (o, se istituita, la Città metropolitana) individua, con apposite indagini, il responsabile della contaminazione e, sentito il Comune competente, lo diffida, con ordinanza motivata, ad assumere le necessarie misure di contrasto del danno ambientale. 

In sostanza, l'articolo 244 D.lgs. n. 152/2006 attribuisce all'autorità competente il potere di compulsare l'adempimento di quegli obblighi (di prevenzione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino) facenti capo ex lege al responsabile dell'inquinamento, ove questi non si sia attivato spontaneamente.

In allegato la sentenza del Consiglio di Stato.

» 07.10.2025
Documenti allegati

Recenti

04 Agosto 2022
2022/217/SA-LAV/MI
Decreti legislativi nn. 104 e 105 del 2022 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Leggi di +
04 Agosto 2022
2022/216/SAEC-RAE/LE
DM 15.06.2022 su incentivazione sistemi certificazione ambientale in imprese trattamento RAEE
Leggi di +
03 Agosto 2022
2022/215/SAEC-NOT/TO
Delega appalti: costituita la Commissione per la redazione del D.lgs
Leggi di +
03 Agosto 2022
2022/214/SAEC-NOT/LE
RENTRI - aggiornamento lavori in corso
Leggi di +
02 Agosto 2022
2022/213/ SAEC-ALB/LE
ALBO GESTORI – Circolare n. 7/2022 su iscrizione Albo per alcune fattispecie di trasporto
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL