AssoAmbiente

Circolari

2025/365/SAEC-GIU/PE

Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato da una Pubblica amministrazione ha ribadito che occorre rivolgersi direttamente al Ministero della salute nel caso occorra bonificare, mettendo in sicurezza, un'area inquinata da rifiuti contenenti amianto.

Nel caso specifico il Comune di Como ha chiesto chiarimenti al MASE su quale fosse la procedura corretta per la bonifica di un sito contaminato da rifiuti applicando una "messa in sicurezza permanente" sugli scarti presenti nell'area, in alternativa alla rimozione, più costosa. Nella specie si tratta di rifiuti derivanti da attività edili e da processi industriali, probabilmente contenenti amianto.

Il Ministero nella risposta ad interpello 24 settembre 2025, n. 174453 ha ricordato che, se gli interventi diretti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti dalle matrici ambientali (suolo, acque), garantendo un elevato livello di sicurezza dell'area, sono effettuati senza rimuovere i rifiuti, il progetto deve essere autorizzato dall'Autorità competente per le bonifiche (Regione) e le modalità operative sono indicate nell'allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

Se, invece, si prevede di realizzare appositamente una discarica dove portare i rifiuti rimossi dall'area da bonificare, la normativa di riferimento è quella sulle discariche (D.lgs. n. 36/2003). Peraltro, poiché si tratta di un impianto per l'attuazione della bonifica, il progetto dovrà essere autorizzato dalla medesima Autorità citata sopra. L'approvazione sostituisce tutti gli atti di assenso necessari.

Se però tra i rifiuti ce ne sono alcuni contenenti amianto, viene in rilievo la normativa di settore, cioè la legge 257/1992 e il DM 6 settembre 1994, nei quali si individua come soggetto competente il Ministero della salute. Pertanto, afferma il Dicastero ambientale, "per quanto attiene i profili specifici afferenti la messa in sicurezza dell'amianto, come disciplinati dal Dm 6 settembre 1994 poc'anzi citato, codesta Amministrazione potrà rivolgersi al Dicastero competente."

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.

» 13.10.2025

Recenti

09 Aprile 2018
075/2018/PE
Rettifica del Regolamento (UE) 2016/1179 – corretta seconda frase considerando n. 5
Leggi di +
05 Aprile 2018
081/2018/PE
GSE – Rapporto attività 2017
Leggi di +
05 Aprile 2018
080/2018/TO
Codice Appalti - dal 18 aprile obbligatorio il DGUE in formato elettronico
Leggi di +
05 Aprile 2018
074/2018/TO
Codice Appalti - dal 18 aprile obbligatorio il DGUE in formato elettronico
Leggi di +
30 Marzo 2018
079/2018/SA
ADA – Car fluff ammissibile a produzione di CSS-Combustibile: chiarimenti del MATTM
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL