AssoAmbiente

Circolari

2025/378/SAEC-GIU/CC

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 3111 del 06/10/2025 si è pronunciato su alcuni ricorsi (di medesimo contenuto) proposti da una azienda contro l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER), alcuni Comuni e contro ARERA, con i quali la società lamentava il silenzio inadempimento di ARERA in relazione all’obbligo di concludere il procedimento di approvazione delle deliberazioni di validazione del PEF ai sensi dell’art. 8.4 della deliberazione ARERA 363/2021, trasmesse da AGER ai sensi dell’art. 8.2 della medesima deliberazione, dopo aver a sua volta validato l’aggiornamento del PEF per gli ambiti tariffari di competenza.

In particolare, la società ricorrente aveva sostenuto come ARERA si fosse resa inadempiente rispetto all’obbligo di concludere il procedimento di approvazione del PEF in considerazione di quanto previsto dall’art. 8.4: “L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie”, senza tuttavia stabilire un termine finale per la conclusione del procedimento.

Il TAR Lombardia ha ritenuto i ricorsi azionati dall’azienda meritevoli di accoglimento, con conseguente accertamento dell’inadempimento di ARERA rispetto all’obbligo di concludere il procedimento di approvazione dell’aggiornamento del PEF validato, presentato da parte ricorrente, previa adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. 

Ed infatti, in merito al termine di approvazione, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che poiché l’art. 1, comma 527, lett. h), legge 205/2017 (che ha assegnato ad ARERA il potere di approvare le tariffe definite dagli enti locali competenti) non prevede un termine massimo per l’approvazione, né tantomeno è stato previsto dalla deliberazione ARERA 363/2021, l’approvazione debba avvenire entro il termine generale di 30 giorni previsto dall’art. 2.2 della legge 241/1990 per tutte le ipotesi in cui non è stabilito un termine diverso. 

Si fa presente, infine, che la lacuna normativa in questione è stata colmata dall’Autorità con l’adozione della Delibera 397/2025 MTR-3, che all’art. 7.12 introduce un termine finale di 180 giorni (valido a partire dal 2026) per il procedimento di verifica finalizzato all’approvazione del PEF tariffario da parte di ARERA.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.

» 22.10.2025
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