AssoAmbiente

Circolari

2025/384/SAEC-NOT/LE

Sul sito www.rentri.gov.it, è stata pubblicata la FAQ su “Variazione di un’autorizzazione per attività di recupero o smaltimento rifiuti”.

In particolare la FAQ chiarisce le modalità che l’operatore iscritto al RENTRI è tenuto ad adottare, entro trenta giorni, come previsto dall’art. 12, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023 n.59, in caso di variazione delle proprie autorizzazioni per le attività di recupero o smaltimento rifiuti, intervenendo nella propria area riservata (“Area riservata Operatore”).

In tali casi l’incaricato (o sub-incaricato) oppure il rappresentante dell’operatore, dovrà trasmettere la pratica affinché la variazione, che è comunque soggetta al versamento del diritto di segreteria per ogni unità locale variata, venga acquisita dal RENTRI.

La pratica di variazione può essere utilizzata anche per l’inserimento di una nuova autorizzazione, in quanto consente di indicare ulteriori estremi autorizzativi rispetto a quelli già presenti nella sezione “Autorizzazioni”, nei casi in cui l’operatore disponga di più atti autorizzativi in corso di validità.

Per le istruzioni dettagliate relative all’inserimento di nuove autorizzazioni si rimanda al Manuale per l’accesso al RENTRI da parte degli operatori.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia.

» 24.10.2025

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