AssoAmbiente

Circolari

2025/384/SAEC-NOT/LE

Sul sito www.rentri.gov.it, è stata pubblicata la FAQ su “Variazione di un’autorizzazione per attività di recupero o smaltimento rifiuti”.

In particolare la FAQ chiarisce le modalità che l’operatore iscritto al RENTRI è tenuto ad adottare, entro trenta giorni, come previsto dall’art. 12, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023 n.59, in caso di variazione delle proprie autorizzazioni per le attività di recupero o smaltimento rifiuti, intervenendo nella propria area riservata (“Area riservata Operatore”).

In tali casi l’incaricato (o sub-incaricato) oppure il rappresentante dell’operatore, dovrà trasmettere la pratica affinché la variazione, che è comunque soggetta al versamento del diritto di segreteria per ogni unità locale variata, venga acquisita dal RENTRI.

La pratica di variazione può essere utilizzata anche per l’inserimento di una nuova autorizzazione, in quanto consente di indicare ulteriori estremi autorizzativi rispetto a quelli già presenti nella sezione “Autorizzazioni”, nei casi in cui l’operatore disponga di più atti autorizzativi in corso di validità.

Per le istruzioni dettagliate relative all’inserimento di nuove autorizzazioni si rimanda al Manuale per l’accesso al RENTRI da parte degli operatori.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia.

» 24.10.2025

Recenti

26 Gennaio 2010
p66035PE
Regolamento n.1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Leggi di +
26 Gennaio 2010
p66034PE
Bando Expo Shanghai 2010 – finanziamenti Regione Emilia Romagna.
Leggi di +
22 Gennaio 2010
p66014SC
Listini prezzi della CARTA mese di dicembre 2009.
Leggi di +
21 Gennaio 2010
p65999PE
Bozza linee guida Regione Lombardia su gestione odori - incontro il 27/1/2010.
Leggi di +
21 Gennaio 2010
p65993NA
Accordo Quadro ANCI-CONAI: BANDO per attività di comunicazione locale 2010 (scadenza 31/03/2010).
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL