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Circolari

2025/389/SAEC-SPL/CC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 378 del 1° ottobre 2025 ha stabilito che i Comuni consorziati delle Province autonome di Trento e di Bolzano non possono affidare ad un’azienda speciale il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, dovendo osservare le modalità di affidamento previste dalla normativa nazionale.

L’Autorità ha ritenuto l’affidamento dei servizi ambientali disposto dai Comuni consorziati in favore dell’azienda speciale non in linea con la normativa nazionale di settore e in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici.

In particolare, secondo l’Autorità, i predetti Comuni non possono legittimamente invocare, a sostegno della legittimità del nuovo affidamento, l’inapplicabilità delle disposizioni del D.lgs. n. 201/2022 ed il conseguente ricorso alla propria disciplina in materia di servizi pubblici di interesse economico che prevede una modalità di affidamento non contemplata per i servizi pubblici locali a rete dall’art. 14, comma 1 del D.lgs. n. 201/2022.

Con il D.lgs. n. 201/2022 è stata, infatti, operata un’organica riforma del settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica volta ad introdurre un quadro normativo armonizzato in materia. Pertanto, secondo l’Autorità, il richiamo alla clausola c.d. di salvaguardia contenuto nell’art. 1, comma 5, che prevede l’applicazione del decreto in esame alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano “compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, deve necessariamente essere interpretato considerando la natura di “norme fondamentali di riforma economico–sociale della Repubblica” attribuita alle disposizioni del D.lgs. n. 201/2022.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della delibera ANAC, in allegato.

» 27.10.2025
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