AssoAmbiente

Circolari

2025/390/SAEC-GIU/LE

Quando un'impresa chiede il rinnovo dell'autorizzazione per un impianto di trattamento rifiuti, la pubblica Amministrazione può controllare se l'impianto è coerente con le norme urbanistiche e ambientali nel frattempo intervenute.

Questo è quanto affermano i magistrati del Consiglio di Stato nella sentenza 25 settembre 2025, n. 7532 in relazione al procedimento di rinnovo di una autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006.

A seguito del rigetto delle istanze presentate di rinnovo delle autorizzazioni relative all’impianto di gestione dei rifiuti, la società interessata ha impugnato le decisioni rilasciate dall’Autorità competente dinanzi al TAR Lazio che ha respinto il ricorso di primo grado.

La questione viene risolta dal Consiglio di Stato attraverso una interpretazione del sistema normativo in quanto il Legislatore non ha precisato se, ai fini del rinnovo dei titoli autorizzatori per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’amministrazione debba/possa verificare la compatibilità urbanistica e ambientale della attività di cui è richiesto il rinnovo; secondo l’interpretazione del Collegio “anche in sede di rinnovo delle autorizzazioni come quelle originariamente rilasciate alla società appellante (per la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti, per il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione e per il recupero ambientale con terre e rocce di scavo), debba essere riconosciuta alla amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della compatibilità urbanistica e ambientale delle attività oggetto di rinnovo, in relazione alla normativa sopravvenuta in materia ambientale e urbanistica e ai vincoli medio tempore eventualmente istituiti, tenendo conto che l’oggetto della autorizzazione concerne attività potenzialmente inquinanti rispetto alle quali, oltre alle legittime esigenze della produzione (riconosciute e tutelate dall’art. 41 Cost.), deve essere valutata la compatibilità delle predette attività con la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione e dell’ambiente (art. 9, commi 2 e 3, Cost.).

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.

» 27.10.2025
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