La Corte di Giustizia europea con la propria sentenza su due cause riunite (C-221/24 e C-222/24) si è espressa sull’interpretazione dell’articolo 24 “Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale” del Regolamento (CE) 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. In sostanza viene chiarito che l'Autorità compente che riprende in carico i rifiuti oggetto di una spedizione illegale non può riconsegnarli al loro proprietario ma deve provvedere al loro recupero o smaltimento in quanto, se fossero riconsegnati, vi sarebbe il rischio che essi siano nuovamente spediti illegalmente.
I Giudici infatti sottolineano come la normativa preveda un ordine di priorità tra i soggetti tenuti, in successione, a procedere alla ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale. Il primo è colui che ha proceduto a comunicare in via preventiva la spedizione all'Autorità (cd. “notificatore de facto"), seguito dal "notificatore de iure", cioè colui che avrebbe dovuto procedere a tale adempimento ma non l'ha fatto. Infine, se tali soggetti non provvedono, il compito di ripresa spetta all'Autorità competente di spedizione o suo rappresentante.
Tale obbligo però non scatta quando i rifiuti non hanno mai lasciato il Paese di spedizione o sono già arrivati nel Paese di destinazione o, ancora, si trovano in altro Paese ma non possono essere ritrasportati nel Paese di spedizione. In tali casi, l'Autorità di spedizione deve provvedere a recuperali o smaltirli nel Paese in cui si trovano. Lo smaltimento o il recupero, evidenzia il Giudice UE, rimane in ogni caso lo scopo da raggiungere a seguito dell'accertamento di una spedizione illegale di rifiuti.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza, in allegato.