Il TAR Lombardia, con sentenza n. 3496 del 30 ottobre 2025 si è pronunciato su un ricorso proposto da una serie di aziende contro ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e nei confronti di alcuni Comuni, con il quale le società chiedevano l’annullamento della deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, recante l’adozione dello “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”, nonché la deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A. A sostegno della loro richiesta le parti ricorrenti avevano dedotto una serie di motivi di illegittimità della deliberazione.
Il Giudice Amministrativo, con la sentenza in commento, ha ritenuto il ricorso “in parte infondato e in parte fondato nei termini di cui in motivazione”, ritenendo di condividere alcuni dei motivi dedotti dai ricorrenti di cui sotto.
Dopo aver preliminarmente ribadito che “l’Autorità ha adottato la deliberazione 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/Rif, con la quale ha fissato “i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l’autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell’Autorità”, ha ritenuto fondati:
In conclusione il TAR Lombardia ha accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione, lo ha dichiarato improcedibile per alcune delle società ricorrenti per sopravvenuta carenza di interesse ed ha condannato ARERA alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti.
Si segnala, inoltre, la sentenza n. 3497 del 30 ottobre 2025 pronunciata dal TAR Lombardia avente il medesimo contenuto.
Data la portata delle pronunce in esame, si rimanda a successive comunicazioni per comprendere a pieno l’evolversi della vicenda.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo delle sentenze in allegato.