AssoAmbiente

Circolari

2025/416/SAEC-GIU/PE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato dal Comune di Cerro Tanaro (AT) che ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di applicare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” alle terre e rocce da scavo provenienti da attività di bonifica, riporti e materiali eterogenei di origine antropica. 

Rispetto i quesiti formulati, il MASE ha evidenziato in sintesi che:

  • le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica nonché i rifiuti interrati sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. 127/2024, mentre è incluso il materiale di riporto classificato come rifiuto - qualora non provenga da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica - se allo stesso risulta attribuito uno dei codici EER ammessi dal D.M. 127/2024;
  • le operazioni di recupero ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie escluse dall’ambito di applicazione del D.M. 127/2024 sono soggette alle sole autorizzazioni “caso per caso” secondo i criteri e le garanzie indicate dall’articolo 184-ter del D.lgs. n. 152/2006. Tali operazioni di recupero (i.e. tra le quali si annoverano anche le operazioni di trattamento meccanico) risultano essere, quindi, disciplinate dalle prerogative esclusive delle singole autorità competenti regionali nell’ambito dell’iter autorizzativo con valutazioni specifiche puntuali volte a garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute umana, come richiesto dalla normativa all’esito dei preliminari pareri obbligatori garantiti dalle agenzie regionali competenti;
  • il D.M. 127/2024 può rappresentare il documento tecnico di riferimento, ove pertinente, all’interno dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni “caso per caso”. A riguardo il MASE richiama, per quanto riguarda il parere obbligatorio e vincolante di ARPA, le Linee guida SNPA n. 41/2022 per l’applicazione della disciplina End of Waste, che individuano gli elementi utili da valutare in fase istruttoria, tra cui figurano - a puro titolo di esempio - con riferimento “ai requisiti tecnici per gli scopi specifici e la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti” (comma 1, lett. c dell’articolo 184-ter) anche i criteri EoW nazionali;
  • in merito ai “tempi di attesa” necessari prima di poter miscelare cumuli omogenei di aggregato recuperato ≤3.000 mc/cadauno, il MASE ribadisce che “in linea generale un’eventuale miscelazione di più lotti dovrebbe avvenire solo tra materiali per i quali sia stata già verificata la cessazione della qualifica di rifiuto e per i quali sia previsto il medesimo scopo specifico, in modo da garantire che anche il prodotto ottenuto dalla miscelazione dei lotti rispetti i requisiti prestazionali e ambientali fissati per tale utilizzo". Anche su questo aspetto, il richiamo ad una eventuale autorizzazione “caso per caso”, il D.M. 127/2024 può rappresentare un riferimento tecnico ma le specifiche condizioni per la gestione dei lotti devono essere individuate dall’autorità competente al rilascio dell’atto autorizzativo;
  • per le autorizzazioni “caso per caso” che risultano rilasciate in data antecedente all’intervento normativo che ha introdotto il parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’ARPA nel procedimento autorizzatorio, il MASE evidenzia che “trova applicazione il principio tempus regit actum e conseguentemente le stesse restano valide sino a loro scadenza in funzione della quale dovranno procedere al rinnovo salvi i casi di riesame”;
  • infine per quanto riguarda l’utilizzo di rifiuti in discarica ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 per scopi ingegneristici, il MASE risponde che “la cessazione della qualifica di rifiuto si concretizza solo se sono integralmente rispettate le condizioni dell’articolo 184-ter, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006. Negli altri casi l’operazione si configura come ordinaria attività di recupero e non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina relativa all’End of Waste”.
     

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.

» 13.11.2025

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