AssoAmbiente

Circolari

2025/427/SAEC-GIU/LE

L'impresa deve rivolgersi al Comune per poter ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ma quest'ultimo agisce solo come intermediario amministrativo tra l'azienda che chiede l’autorizzazione e gli Enti competenti al rilascio, senza poterne valutare il contenuto prima di consegnarla. 

Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza 11 settembre 2025, n. 7291 che si esprime in merito alla normativa dell'AUA disciplinata dal DPR n. 59/2013, vale a dire il procedimento tramite il quale l'azienda può chiedere con unica domanda più autorizzazioni ambientali e prevede che l'impresa si rivolge al Comune, tramite lo Sportello per le attività produttive, e l'Ente locale trasmette gli atti all'Amministrazione competente. 

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento di una determinazione dirigenziale con la quale il Comune di Napoli ha disposto la revoca della “Autorizzazione Unica Ambientale” per l’attività di logistica e lavaggio esterno ed interno di automezzi e cisterne conto terzi alla ditta ricorrente.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (Dpr 160/2010), attribuisce alla “autorità competente” – nello specifico caso la Città Metropolitana di Napoli– la competenza ad adottare gli atti di rilascio, rinnovo e modifica della AUA, ivi incluse pertanto le determinazioni di revoca o annullamento (in quanto di modifica del titolo) e nel SUAP l’organo preposto al materiale e definitivo rilascio del relativo provvedimento.

Secondo il Consiglio di Stato “in questo contesto regolamentare, l’ambito operativo del SUAP, con riguardo alle attività di rilascio, rinnovo e modifica dell’AUA, è circoscritto alla mera verifica della correttezza formale della documentazione ricevuta dal privato istante e all’esercizio di una funzione interlocutoria con quest’ultimo. La legislazione di settore (cfr. DPR n. 160/2010 e n. 59/2013) attribuisce, infatti, a tale organo il compito di fornire al soggetto richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, incluse quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e culturale.”

In altre parole, spiegano i Giudici, se l'Ente competente in materia ambientale rilascia l'AUA, il Comune è obbligato a consegnarla al richiedente. Senza contestarla nel merito né tantomeno annullare il provvedimento rilasciato, solo perché da una verifica successiva si è reso conto di una illegittimità urbanistica (di sua competenza) ostativa al rilascio del titolo. Il Comune avrebbe dovuto, sostengono i Giudici, coinvolgere nuovamente la Provincia/Città metropolitana segnalando l'illegittimità riscontrata, cosicché questo soggetto potesse esercitare i suoi poteri annullando in autotutela il provvedimento rilasciato.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.

» 21.11.2025
Documenti allegati

Recenti

17 Aprile 2018
088/2018/CS
ASSORAEE - DM 15.02.2018 - Modifica del decreto sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle AEE
Leggi di +
17 Aprile 2018
083/2018/CS
DM 15.02.2018 - Modifica del decreto sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle AEE.
Leggi di +
13 Aprile 2018
082/2018/TO
Rettifiche su Regolamento CE sul transfrontaliero e sull’elenco europeo dei rifiuti (EER)
Leggi di +
13 Aprile 2018
081/2018/TO
ARERA: proroga Collegio e avvio procedimenti di regolazione del settore rifiuti
Leggi di +
13 Aprile 2018
080/2018/TO
Codice dei Contratti pubblici: contratti tipo per le garanzie fideiussorie
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL