AssoAmbiente

Circolari

2025/443/SAEC-NOT/FA

Il Regolamento (UE) 2025/2365 interviene sulla prevenzione dispersione pellet di plastica (GUUE del 26 novembre 2025) mira a prevenire la dispersione di microplastiche nelle matrici ambientali (in particolare suolo e acque) in tutte le fasi della catena di approvvigionamento - produzione, stoccaggio e trasporto.

Il Regolamento si applica a tutte le imprese dell’UE che gestiscono pellet di plastica in quantità superiori a 5 tonnellate nell'anno civile precedente, gli operatori che si occupano della pulizia dei contenitori e serbatoi di pellet di plastica e i trasportatori UE ed extra UE che trasportano pellet di plastica nell'UE. Adempimenti più leggeri sono invece previsti per gli operatori che trattano meno di 1.500 tonnellate all'anno e per le microimprese.

I soggetti di cui sopra sono obbligati:

  • alla stesura di un piano di valutazione dei rischi (che dovrà contenere informazioni sul numero di tonnellate di pellet di plastica movimentate ogni anno e sulla natura chimica di ciascun polimero contenuto nei pellet di plastica sul sito);
  • alla prevenzione per evitare fuoriuscite di pellet da contenitori;
  • al contenimento delle dispersioni dei pellet per garantire che non inquinino l'ambiente; 
  • all’eventuale bonifica dopo un evento di fuoriuscita o perdita nell'ambiente. 
     

Per quanto di interesse si specifica che gli impegni per gli operatori economici partiranno dal 17 dicembre 2027, anche se l'obbligo di "provvedere affinché le dispersioni siano evitate" (articolo 3, paragrafo 1 del regolamento) scatta dal 16 dicembre 2025, data di entrata in vigore del provvedimento.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alle norme allegate alla presente.

» 28.11.2025
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