AssoAmbiente

Circolari

2025/461/SAEC-NOT/CS

La Regione Lombardia ha pubblicato la Legge Regionale 9 dicembre 2025, n. 18 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2025” che interviene con modifiche su diversi provvedimenti regionali.

In particolare, segnaliamo:

  • articolo 20 (Modifica all’articolo 8 della L.R. 12/2007) 
    Dopo art. 7 introdotto nuovo articolo 7-bis che precisa che i procedimenti autorizzativi di competenza regionale, anche pendenti, riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 km dal confine regionale sono sospesi sino a sottoscrizione di una intesa con gli Enti regionali confinanti interessate all’applicazione dei criteri localizzativi e della verifica dei fabbisogni.
     
  • articolo 21 (Inserimento dell’articolo 19 bis nella L.R. 26/2003)
    L’articolo interviene con la precisazione di alcune regole ulteriori sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste - EoW) per i rifiuti da C&D, normati a livello nazionale dal Regolamento 127/2024. Nel dettaglio la Regione Lombardia va a prevedere l'impiego dei materiali recuperati per utilizzi finali ulteriori o diversi da quelli indicati nel provvedimento nazionale, purché siano rispettate certe condizioni:
  • siano conformi alle normative tecniche di prodotto o di impiego riconosciute a livello nazionale o europeo;
  • sia dimostrato che l'utilizzo non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;
  • sia dimostrato che i materiali ottenuti dall'operazione di recupero siano in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti;
  • siano garantiti la tracciabilità, la verificabilità e la documentazione del percorso del materiale dalla produzione all'impiego finale.
     

Viene poi chiarito che le autorizzazioni EoW, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.lgs. n. 152/2006, che prevedono l'uso di rifiuti inerti diversi da quelli indicati nel Regolamento nazionale 127/2024, ove già conseguite, restano valide e pienamente efficaci. E potranno essere rinnovate o rilasciate – nel rispetto del D.lgs. n. 152/2006 – anche mediante metodologie alternative riconosciute, qualora garantiscano standard equivalenti di qualità e sicurezza ambientale. 

Sia per le condizioni richiamate che in materia di autorizzazioni in essere, Regione chiarisce che la dimostrazione sugli impatti su ambiente e salute possa essere condotta alternativamente “mediante prove o valutazioni condotte secondo metodiche riconosciute, anche ai sensi del Regolamento CE n. 440/2008” che, ricordiamo stabilisce i metodi di prova standardizzati per valutare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze chimiche, fondamentali per l'applicazione del Regolamento REACH.

  • articolo 22 (Modifica all’articolo 12 della L.R. 20/2021)
    Viene modificata la normativa sulle attività di cava (Legge n. 20/2021) chiarendo che le procedure e le relative autorizzazioni per l'esercizio dell'attività estrattiva e per il trattamento di rifiuti inerti sono distinte e non confliggono tra loro. L'avvio di un procedimento non può essere subordinato all'altro e le Autorità preposte svolgono le attività istruttorie in modo autonomo.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Legge regionale n. 18/2025 in allegato.

» 15.12.2025
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