AssoAmbiente

Circolari

2025/462/SAEC-NOT/CS

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino al 9 gennaio 2026, sullo schema di decreto recante i criteri EoW per i rifiuti di legno con l’obiettivo di raccogliere pareri e suggerimenti da parte dei soggetti interessati per l’elaborazione del testo definitivo.

Lo schema di decreto, che detta le condizioni alle quali determinate categorie di rifiuti del legno cessano di essere tali dopo una operazione di recupero, ricalca la struttura dei vari decreti EoW finora adottati individuando i rifiuti ammissibili, i controlli da svolgere su di essi, i processi di lavorazione, i requisiti di qualità del legno recuperato e i possibili utilizzi. Come per gli altri decreti viene prevista anche la predisposizione di una dichiarazione di conformità per ogni lotto prodotto.

Secondo lo schema di decreto, il legno recuperato potrà essere utilizzato esclusivamente per i seguenti scopi specifici, finalizzati alla produzione di:

  1. prodotti di falegnameria a base legno e/o sughero;
  2. prodotti per l’industria cartaria;
  3. produzione di pannelli;
  4. cippato ad uso non industriale;
  5. pellet di legno da segatura e polveri ad uso non industriale;
  6. bricchette da segatura e polveri ad uso non industriale;
  7. materiali da destinare a impianti di combustione con produzione di energia.

Lo schema di regolamento individua le tipologie di rifiuti ammissibili specificando che non sono ammessi alla produzione di legno recuperato i rifiuti in legno che per origine e provenienza possano contenere sostanze contaminanti quali: legno chimicamente trattato che possa contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o sali di creosoto; legno proveniente da dismissione di traversine ferroviarie, di impianti elettrici o telefonici ecc; legno esposto all’uso di fitofarmaci e legno carbonizzato o bruciato. Non sono ammessi nemmeno rifiuti in legno trattati con olii minerali o sintetici ed essiccanti, acidi, additivi biocidi e altre sostanze che possano conferire pericolosità al rifiuto.

Lo schema di regolamento infine specifica che le imprese già autorizzate al recupero "End of waste" del legno, al momento di entrata in vigore del regolamento, potranno continuare ad operare in base ai titoli in loro possesso fino all'aggiornamento o rinnovo degli stessi.

Per poter partecipare alla consultazione è necessario accedere alla pagina dedicata, disponibile qui, seguendo la procedura illustrata nel Manuale utente (v. Allegato). Si chiede a quanti interessati, di inviare i propri contributi anche al Dott. Cesaretti (d.cesaretti@fise.org) al fine di poter definire anche un eventuale contributo associativo da trasmettere al Ministero.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo dello schema di decreto allegato.

» 15.12.2025
Documenti allegati

Recenti

27 Marzo 2017
064/2017/TO
Delibera ANAC n. 235 - Linee guida n. 7 per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti in house
Leggi di +
27 Marzo 2017
083/2017/CS
Diversificazione contributiva CONAI per gli imballaggi in plastica – Avvio fase di test
Leggi di +
27 Marzo 2017
063/2017/CS
Diversificazione contributiva CONAI per gli imballaggi in plastica – Avvio fase di test
Leggi di +
27 Marzo 2017
082/2017/PE
Resoconto incontro associativo su norma UNI 11664 – parte 1 e 2
Leggi di +
24 Marzo 2017
081/2017/TO
Delibera ANAC n. 235 - Linee guida n. 7 per iscrizione in elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti in house
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL