AssoAmbiente

Circolari

2025/462/SAEC-NOT/CS

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino al 9 gennaio 2026, sullo schema di decreto recante i criteri EoW per i rifiuti di legno con l’obiettivo di raccogliere pareri e suggerimenti da parte dei soggetti interessati per l’elaborazione del testo definitivo.

Lo schema di decreto, che detta le condizioni alle quali determinate categorie di rifiuti del legno cessano di essere tali dopo una operazione di recupero, ricalca la struttura dei vari decreti EoW finora adottati individuando i rifiuti ammissibili, i controlli da svolgere su di essi, i processi di lavorazione, i requisiti di qualità del legno recuperato e i possibili utilizzi. Come per gli altri decreti viene prevista anche la predisposizione di una dichiarazione di conformità per ogni lotto prodotto.

Secondo lo schema di decreto, il legno recuperato potrà essere utilizzato esclusivamente per i seguenti scopi specifici, finalizzati alla produzione di:

  1. prodotti di falegnameria a base legno e/o sughero;
  2. prodotti per l’industria cartaria;
  3. produzione di pannelli;
  4. cippato ad uso non industriale;
  5. pellet di legno da segatura e polveri ad uso non industriale;
  6. bricchette da segatura e polveri ad uso non industriale;
  7. materiali da destinare a impianti di combustione con produzione di energia.

Lo schema di regolamento individua le tipologie di rifiuti ammissibili specificando che non sono ammessi alla produzione di legno recuperato i rifiuti in legno che per origine e provenienza possano contenere sostanze contaminanti quali: legno chimicamente trattato che possa contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o sali di creosoto; legno proveniente da dismissione di traversine ferroviarie, di impianti elettrici o telefonici ecc; legno esposto all’uso di fitofarmaci e legno carbonizzato o bruciato. Non sono ammessi nemmeno rifiuti in legno trattati con olii minerali o sintetici ed essiccanti, acidi, additivi biocidi e altre sostanze che possano conferire pericolosità al rifiuto.

Lo schema di regolamento infine specifica che le imprese già autorizzate al recupero "End of waste" del legno, al momento di entrata in vigore del regolamento, potranno continuare ad operare in base ai titoli in loro possesso fino all'aggiornamento o rinnovo degli stessi.

Per poter partecipare alla consultazione è necessario accedere alla pagina dedicata, disponibile qui, seguendo la procedura illustrata nel Manuale utente (v. Allegato). Si chiede a quanti interessati, di inviare i propri contributi anche al Dott. Cesaretti (d.cesaretti@fise.org) al fine di poter definire anche un eventuale contributo associativo da trasmettere al Ministero.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo dello schema di decreto allegato.

» 15.12.2025
Documenti allegati

Recenti

02 Maggio 2024
2024/127/SA-GIU/TO
Appalti di servizi – Ammessa la revisione prezzi in caso di proroga tecnica del contratto
Leggi di +
02 Maggio 2024
2024/126/SAEC-GIU/LE
Sentenza Corte Cassazione su responsabilità del Responsabile Tecnico su gestione illecita rifiuti
Leggi di +
02 Maggio 2024
2024/125/SAEC-EUR/TO
Reati ambientali – pubblicata la nuova Direttiva UE sulla tutela penale dell’ambiente
Leggi di +
30 Aprile 2024
2024/124/SAEC-EUR/FA
Nuovo Regolamento spedizioni rifiuti – Richieste osservazioni per riunione con Commissione UE
Leggi di +
30 Aprile 2024
2024/123/SAEC-NOT/PE
Organismo di vigilanza Consorzi rifiuti – pubblicato decreto MASE
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL