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Circolari

2025/463/SAEC-GIU/CC

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9676 del 09/12/2025 si è pronunciato su un ricorso proposto da una società, contro l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ATO Toscana Sud e nei confronti di ARERA, volto ad ottenere la riforma di una sentenza del Tar Toscana e l’annullamento di una serie di atti con i quali la appellata aveva determinato i Piani economici finanziari PEF per l’anno 2021 relativi ai Comuni insistenti sul territorio, dei c.d. driver di ripartizione a livello comunale delle entrate tariffarie e dei parametri per la determinazione del tetto alla crescita delle tariffe relative alla TARI. La società appellante ha impugnato, altresì, le delibere comunali di approvazione delle tariffe TARI per il 2021 e, in via subordinata, le deliberazioni ARERA con le quali sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, le semplificazioni procedurali della relativa disciplina tariffaria nonché chiarimenti applicativi.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello ed ha espresso alcuni principi: 

  • se la gestione del servizio è una sola ed ha una durata pluriennale e se la valutazione dell’equilibrio economico-finanziario del singolo PEF annuale deve avvenire in funzione della “gestione” nel suo complesso, allora ne consegue che tale valutazione deve riguardare un arco di tempo necessariamente pluriennale in quanto la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della gestione, in cui si sostanzia l’equilibrio economico finanziario, non possono che fare riferimento a tutta la durata della concessione, o quantomeno ad un periodo di tempo sufficientemente significativo e non sicuramente limitato ai risultati dell’esercizio sulla base del quale viene calibrato il PEF;
  • nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR, compreso il calcolo dei limiti di crescita, coincide con l’ambito tariffario comunale;
  • il MTR ARERA disciplina in modo distinto il processo di calcolo dei limiti di crescita rispetto al procedimento per l’eventuale istanza di superamento dei limiti in caso di accertamento di una situazione di squilibrio economico-finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente. L’art. 4.4. del MTR-1, non contiene infatti alcun riferimento alle effettive dinamiche dei costi sostenuti dal Gestore ma prende in considerazione esclusivamente la qualità del servizio (coefficiente QL) e il perimetro gestionale delle attività prestate agli utenti (coefficiente PG) e non anche lo squilibrio tra costi e ricavi della gestione.

Per maggiori informazioni si rinvia al seguente link

» 16.12.2025

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