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Circolari

2025/473/SAEC-GIU/CC

Nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 19 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 18 dicembre 2025, n. 190 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025.

La legge nei primi due commi dell’art.1 contiene importanti novità riguardanti la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali (art. 30 D. Lgs. 201/2022). Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti locali, la legge inserisce tre nuovi commi dopo il comma 1 dell’art.30.

Il nuovo comma 1-bis stabilisce che “Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere”.

Il nuovo comma 1-ter stabilisce che l’andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:

  1. il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
  2. i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
  3. almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.

Il nuovo comma 1-quater stabilisce che in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l’art. 27, comma 3.

Il comma 2 inserisce nel Titolo V “Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell’utenza” del D. Lgs. n. 201 del 2022 l’articolo 31-bis “Sanzioni”.

Il comma 1 specifica che l’ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro in caso di:

  1. mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all'articolo 30, comma 2;
  2. mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2;
  3. mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis.

Il comma 2 stabilisce che in caso di incompletezza della relazione di cui all’art. 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della legge consultabile al seguente link.

» 23.12.2025

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