Informiamo che sul sito RENTRi sono state pubblicate le seguenti tre news che, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (cfr. ns circ. n. 008/2026), forniscono chiarimenti su:
Relativamente a ciascuna news si evidenzia sinteticamente quanto segue:
La news sintetizza i contenuti della Legge 199 del 30/12/2025 (G.U. n.301 del 30/12/2025 – v. circolare Assoambiente n. 008/2026) che ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.lgs. n. 152/2006 il quale individua gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRi, come di seguito riportato:
3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.
La news sintetizza, per comodità degli utenti, i soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190 che sono esclusi dall’iscrizione al RENTRi che sono:
Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori;
Tali operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione, in assenza della quale verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.
Da ultimo la news ricorda che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello già in uso dal 13 febbraio 2025.
Per approfondimenti su tale aspetto si rinvia ai seguenti link:
2.TERMINI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL FIR IN FORMATO DIGITALE (LINK)
La news ricorda che ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del D.M. n. 59/2023 il FIR è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) ovvero a partire dal 13 febbraio 2026.
Dal 22 gennaio 2026 il MASE ha programmato il rilascio in ambiente di produzione delle seguenti funzionalità:
Resta fermo che:
Maggiori informazioni e materiale didattico sul FIR digitale sono disponibili ai seguenti link del portale RENTRi:
- FIR digitale come prepararsi al 13 febbraio 2026
- i servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
- gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione
- FIR cartaceo o digitale (xFIR): modalità di adempimento
- sottoscrizione del FIR digitale (xFIR)
Gli aspetti tecnico informatici sono trattati nella documentazione pubblicata nell’area Servizi per l’interoperabilità.
3.ISCRIZIONE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI (LINK)
La news ricorda che l’ultima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti è il 13 febbraio 2026 e che da tale data questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale. Di seguito i principali link di interesse:
Per l’iscrizione
Per il registro cronologico di carico e scarico
Per il FIR in formato digitale
La news sintetizza altresì i contenuti delle esclusioni dall’iscrizione al RENTRi apportati dalla recente Legge di Bilancio (cfr. ns. circ. n. 008/2026) e già sintetizzati al primo punto della presente circolare “Esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRi”.
Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, rimandiamo a successive comunicazioni per ogni aggiornamento o iniziativa associativa in materia.