AssoAmbiente

Circolari

2026/019/SAEC-NOT/LE

Informiamo che il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ha diramato, tra settembre e dicembre 2025, due circolari rivolte agli Enti accertatori (Polizia Stradale, Forze di Polizia, Polizie Locali) finalizzate a uniformare l’applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie e procedurali introdotte per contrastare le attività illecite in materia di rifiuti dal Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 (cd. “Terra dei Fuochi”) e della sua conversione con modificazione nella Legge 147/2025(cfr. circolari Assoambiente n. 313/2025 e n. 356/2025).

Le circolari, pur non introducendo, ovviamente, nuovi obblighi diretti a carico delle aziende, forniscono indicazioni sull’applicazione delle nuove fattispecie sanzionatorie, tra cui l’abbandono dei rifiuti, l’utilizzo della videosorveglianza, la sospensione della patente di guida e le sanzioni in ambito urbano, che possono incidere sul contesto operativo in cui operano i gestori dei servizi.

In particolare:

  • con la Circolare 36559 del 10 dicembre 2025 (All. 2), il Ministero dell’Interno ha fatto il punto sulle modifiche introdotte dalla Legge 147/2025 di conversione del decreto, regolamentando l’applicazione della nuova fattispecie sanzionatoria di “gravità intermedia” introdotta a carico di chi abbandona rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade (articolo 255, comma 1.2, del D.lgs. n. 152/2006), nonché l’innalzamento della durata della sospensione della patente di guida nelle ipotesi di abbandono di rifiuti non pericolosi effettuato mediante l’utilizzo di veicoli a motore;
  • con la Circolare n. 26126 del 10 settembre 2025 (All. 1), il Ministero aveva già fornito indicazioni sull’applicazione del Dl 116/2025, entrato in vigore il 9 agosto 2025. In tale sede ha precisato che l’utilizzo, da parte dei Sindaci delle immagini degli impianti di videosorveglianza installati sulle strade al fine di sanzionare chi getta rifiuti di piccolissime dimensioni dai veicoli, pur previsto dal decreto, è subordinato all’adozione di un apposito decreto ministeriale con cui saranno stabilite le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni.
     

La circolare del 10 settembre fornisce inoltre le istruzioni operative per la verifica e la certificazione delle violazioni, con particolare riferimento all’orario dell’accertamento, nonché chiarimenti sul regime sanzionatorio applicabile nei casi di abbandono di rifiuti non pericolosi sulle strade. In particolare chiarisce che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) si applica nei casi di abbandono o deposito stradale di rifiuti di piccolissime dimensioni o da fumo effettuato da veicoli, sia in sosta che in movimento. Qualora, invece, l’abbandono sia commesso da pedoni, trova applicazione la sanzione prevista dal D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), analogamente a tutte le condotte di abbandono di rifiuti poste in essere al di fuori della strada o delle sue pertinenze.

Per maggiori informazioni si rimanda alle Circolari allegate.

» 14.01.2026
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