La Legge 26 gennaio 2026, n. 14 recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo” (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2026) modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso di cui al D.lgs. n. 209/2003, inserendo i commi 8-bis e 8-ter nell'articolo 5 (Raccolta) e modificando l'articolo 13 (Sanzioni), al fine di permettere la cancellazione di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo dal PRA e di permetterne la demolizione, e di incrementare le sanzioni nei casi di violazione delle norme per la raccolta e gestione dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione.
In particolare, il nuovo comma 8-bis permette la cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile di un veicolo fuori uso in presenza di fermo amministrativo in caso di demolizione. Specifica, inoltre, che rientrano tra questi veicoli anche quelli rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione e stabilisce che in presenza di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario, o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. L'ultimo periodo dell’art. 8-bis prevede l'impossibilità a procedere alla cancellazione in caso di radiazione per esportazione, pur in previsione di un'eventuale demolizione.
Il nuovo comma 8-ter pone in capo ai Comuni, alle Città Metropolitane e alle Province o all'Ente proprietario della strada l'obbligo di attestare l'inutilizzabilità del veicolo iscritto al PRA rinvenuto, che non è stato reclamato dai proprietari o è stato acquisito per occupazione. Precisa che di tale decisione ne deve essere data comunicazione, senza ritardo e, comunque, entro 7 giorni, al proprietario risultante dal PRA, tramite posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo, e che il proprietario può opporsi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di mancata opposizione, l'Ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo.
L’art. 8-ter specifica che la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo, in presenza di:
Per quanto riguarda le sanzioni:
L'articolo 2 modifica la disciplina relativa ai veicoli fuori uso contenuta nel D.lgs. n. 152/2006 introducendo le stesse modifiche apportate all'articolo 5 del D.lgs. n. 209/2003.
L’articolo 3 disciplina le procedure relative alla attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. In particolare:
In particolare l’art. 3 stabilisce che il proprietario di un veicolo gravato può essere radiato qualora il proprietario ottenga l’attestazione di inutilizzabilità (concetto molto più vasto oggi) ai fini della radiazione.
Questa attestazione - che può essere fatta solo dal Comune (in precedenza da qualsiasi forza di polizia) - avrà un costo stabilito dal Comune stesso.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Legge 14/2026, in allegato.