AssoAmbiente

Circolari

2026/076/SAEC-NOT/CS

Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato da Confindustria sull’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 16-ter del D.lgs. n. 36/2003 sulle discariche per rifiuti, relativamente ai criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti inerti. 

In particolare, nel suo interpello, Confindustria chiedeva se, nell'ambito delle procedure di autorizzazione in deroga concesse ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1 per i parametri Solidi Disciolti Totali (TDS), solfati e cloruri, sia corretto ritenere che il gestore possa avvalersi della facoltà di richiedere la verifica del rispetto del valore limite del TDS oppure, alternativamente, dei valori limite per i solfati e per i cloruri. Inoltre, nel caso di una discarica per rifiuti inerti per la quale sia stata approvata, ai sensi dell'art. 16-ter del D.lgs. n. 36/2003, un'analisi di Rischio che valida valori limite in deroga (es. fino a tre volte i limiti tabellari), viene chiesta la conferma che tali valori limite derogati siano applicabili a tutti i rifiuti con codici EER inerti già autorizzati per il conferimento in quella specifica discarica, a condizione che il test di cessione sul singolo rifiuto dimostri il rispetto di detti valori derogati.

Relativamente alla prima richiesta il MASE evidenzia come la possibilità di scegliere, in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore, se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri, deve emergere dalle risultanze della valutazione di rischio che terrà conto, caso per caso, dei potenziali effetti degli inquinanti ricompresi nel TDS, dell’assenza di impatti significativi sull’ambiente in relazione alle caratteristiche della discarica stessa e alle matrici ambientali potenzialmente interessate, ivi comprese le acque sotterranee, in applicazione del principio di precauzione.

Rispetto invece al secondo quesito viene chiarito che la procedura di deroga disciplinata dall’articolo 16-ter del D.lgs. n. 36/2003 ha carattere strettamente eccezionale e non può essere interpretata in modo estensivo o generalizzato. La procedura fissata dalla normativa per la concessione delle deroghe, infatti, ha carattere straordinario e deve essere circoscritta a casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, si evidenzi l'impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità in discarica. In ragione di ciò la richiesta di deroga deve essere supportata da una caratterizzazione approfondita dei rifiuti, comprensiva di informazioni sulla composizione chimico-fisica, sulla capacità di generare percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle modalità di interazione con il corpo di discarica. In tale contesto, la sola indicazione del codice EER non è idonea a consentire una valutazione completa del comportamento del rifiuto, né a giustificare l’estensione automatica della deroga. Pertanto il MASE ha chiarito come non possa essere condivisa l’interpretazione secondo cui i valori limite derogati possano trovare applicazione indistinta a tutti i rifiuti inerti già autorizzati al conferimento presso una determinata discarica sulla sola base dell’appartenenza a uno o più codici EER. Una simile estensione risulterebbe infatti incompatibile con il carattere eccezionale della deroga e con i principi di precauzione e proporzionalità che informano la disciplina della gestione dei rifiuti, oltre a determinare un’elusione dei criteri ordinari di ammissibilità.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.

» 13.02.2026

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