AssoAmbiente

Circolari

2026/084/SAEC-EUR/CS

La Commissione europea ha adottato due nuove misure normative nell’ambito del Regolamento 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR) per prevenire la distruzione di capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti e garantire trasparenza sull’invenduto

Questa iniziativa – che mira a promuovere il riutilizzo e il riciclaggio e, contemporaneamente, ridurre i rifiuti, limitare i danni ambientali e creare condizioni di parità per le imprese, accelerando la transizione verso pratiche più circolari del settore tessile - si è resa necessaria dal momento che, secondo i dati della Commissione, nell’UE tra il 4% e il 9% dei prodotti tessili invenduti viene distrutto ogni anno prima di essere indossato, generando emissioni pari a circa 5,6 Mt di CO₂ (volume vicino alle emissioni nette complessive della Svezia nel 2021).

L’ESPR, entrato in vigore nel luglio 2024, mira a migliorare in modo significativo la sostenibilità dei prodotti immessi sul mercato dell’UE, rafforzandone la circolarità, le prestazioni energetiche, la riciclabilità e la durabilità. Il regolamento impone alle imprese di comunicare informazioni sui prodotti di consumo invenduti smaltiti come rifiuti e introduce inoltre il divieto di distruzione di capi di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti, rispondendo alle preoccupazioni legate agli impatti ambientali e sociali del “fast fashion”. Il divieto di distruzione si applicherà alle grandi imprese a partire dal 19 luglio 2026, mentre le imprese di medie dimensioni dovrebbero adeguarsi a partire dal luglio 2030. 

Le nuove misure, contenute in un primo atto delegato, oltre ad introdurre le definizioni di entità economica sociale e di costo effettivo, chiariscono in quali circostanze la distruzione sarà consentita e introducono un formato standardizzato per la comunicazione, da parte delle imprese, dei volumi di beni di consumo invenduti che vengono scartati. Tra le varie deroghe al divieto di distruzione di prodotti tessili l’esistenza di rischi legati alla sicurezza del prodotto, problemi igienico-sanitari, esigenze di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e obblighi normativi che impongano il ritiro dal mercato.

La seconda normativa, che è un atto di esecuzione, riguarda l’obbligo di trasparenza sull’invenduto delle grandi imprese, operativo dal 19 luglio 2026, e delle medie imprese, dal 19 luglio 2030, che eliminano l’invenduto tramite gestione diretta o affidandosi a soggetti terzi. La novità principale è la standardizzazione del dato da dichiarare infatti l’atto impone un formato unico, costruito su categorie CN (Combined Nomenclature), che consente di rendere confrontabili le quantità degli invenduti scartati, le motivazioni, le destinazioni verso le diverse operazioni di trattamento e le misure adottate o pianificate per prevenirne la distruzione. La norma uniforma anche le modalità di pubblicazione con le informazioni che dovranno essere accessibili sul sito aziendale oppure integrate nel report di sostenibilità e richiamate con un link diretto, così da assicurare reperibilità e verificabilità. L’atto si applicherà 12 mesi dopo l’entrata in vigore (febbraio 2027), per lasciare tempo sufficiente alle aziende di adeguarsi alle misure previste.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo dell’atto delegato con le deroghe all’obbligo di distruzione, riportato in allegato (in inglese), e all’atto di esecuzione sull’obbligo di trasparenza sull’invenduto, disponibile qui.

» 18.02.2026
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