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Circolari

2026/085/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 16 febbraio 2026, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su una nuova bozza di atto delegato riguardante le norme per il calcolo e la verifica dei tassi di perdita medi per i rifiuti differenziati, in riferimento alle disposizioni presenti della Direttiva Quadro sui rifiuti (WFD) ripresi anche dal Regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (PPWR).

Si ricorda che gli Stati membri devono raggiungere specifici obiettivi di riciclo e devono riferire alla Commissione i risultati ottenuti. Il metodo per calcolare il raggiungimento degli obiettivi è definito nell’articolo 11 della Direttiva Quadro sui Rifiuti, e lo stesso metodo è stato mantenuto nel PPWR all’articolo 54.

In pratica, il peso dei rifiuti urbani riciclati deve essere misurato nel momento in cui il rifiuto entra nell’operazione di riciclo vero e proprio. Tuttavia, è prevista una deroga: se non è possibile misurare il peso esattamente all’ingresso dell’impianto di riciclo, si può misurare il peso all’uscita dell’impianto di selezione, applicando un tasso medio di perdita (Average Loss Rate – ALR). Questo tasso serve a stimare la parte di materiale che, pur essendo stata selezionata, verrà scartata nelle fasi successive e non sarà effettivamente riciclata.

Si specifica che la definizione della modalità di calcolo del tasso medio di perdita avrebbe dovuto essere definito da un atto delegato nel 2019, ma i negoziati con gli Stati membri sono falliti nel 2021. Recentemente la Commissione ha riavviato le consultazioni per preparare una nuova proposta, a cui ha partecipato direttamente anche FEAD, la quale ha fornito osservazioni informali, molte delle quali sono state recepite nel testo presentato.

Secondo una prima lettura della nuova bozza, si ritiene permangano dei punti critici, in particolare:

  • definizione non chiara di quando esattamente dovrebbe essere utilizzato l'ALR, anche per evitare svantaggi per gli impianti che segnalano dati reali con perdite superiori all'ALR.
  • possibile confusione su cosa si consideri un impianto di smistamento e quali siano i limiti (da quale punto a quale punto) per calcolare l'ALR.
  • necessità di istituire aggiornamenti più regolari dell'ALR, ad esempio ogni tre anni, per garantire che vengano presi in considerazione i progressi tecnologici nella selezione e i cambiamenti nei flussi di rifiuti (soprattutto per gli SM meno avanzati).
     

A tal proposito chiediamo a quanti interessati di inviare alla D.ssa Fano (g.fano@fise.org) un feedback sulla norma, entro il prossimo 3 marzo 2026.

Per qualsiasi ulteriore informazione, si rimanda alla bozza di atto delegato e il relativo allegato, disponibili con la presente comunicazione.

» 19.02.2026
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