AssoAmbiente

Circolari

2026/095/SAEC-EUR/FA

Pubblicata la Direttiva (UE) 2026/470, che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, 2022/2464/UE (CSRD) e 2024/1760/UE (CSDDD) per quanto riguarda alcuni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (GUUE del 26 febbraio 2026).

Si ricorda che nel contesto dell’impegno preso dalla Commissione di ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività dell’UE, presentati attraverso il pacchetto Omnibus I (v. circolare Assoambiente n. 458 dell’11 dicembre 2025), si è reso necessario modificare la normativa in vigore, tra cui la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) che impone alle aziende un rendiconto trasparente dei dati ESG (ambientali, sociali, governance) e la CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) che obbliga le aziende a monitorare e prevenire impatti negativi su diritti umani e ambiente lungo tutta la catena di fornitura. 

La nuova Direttiva riduce quindi in modo significativo l’ambito di applicazione dell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità previsto dalla CSRD. L’obbligo varrà solo per le grandi imprese che superano sia i 1.000 dipendenti sia i 450 milioni di euro di fatturato annuo, escludendo quindi le PMI che inizialmente sarebbero state coinvolte.

Una delle principali novità è l’introduzione delle c.d. imprese protette e del value chain capnel quale rientrano tutte quelle imprese che non superano la media di 1.000 dipendenti nell’anno di rendicontazione e che sono parte della catena del valore dell’impresa soggetta a rendicontazione. Queste imprese dovranno fornire molte meno informazioni rispetto a quanto previsto in origine, perché saranno soggette solo agli standard volontari che la Commissione adotterà nei prossimi mesi. Fino alla loro pubblicazione, potranno limitarsi a seguire la Raccomandazione UE 2025/1710 e gli standard già in uso (VSME di EFRAG). In pratica, un’impresa obbligata alla rendicontazione non potrà chiedere alle aziende della propria catena del valore con meno di 1.000 dipendenti informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste da tali standard semplificati.

Per le società che avevano già iniziato a preparare la reportistica dal 2024 è prevista una fase transitoria per gli esercizi 2025 e 2026.

La nuova norma inoltre riduce drasticamente il numero di imprese soggette alla direttiva CSDDD, che impone l'adozione di "misure di diligenza" ulteriori rispetto ai già vigenti obblighi ambientali, per prevenire ed eventualmente eliminare gli impatti negativi sull'ambiente (e sui diritti umani) prodotti dalle loro attività e dalle catene del valore a cui partecipano: l’applicazione è ora limitata alle aziende con almeno 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato annuo.

La direttiva riformulata prevede che le imprese obbligate possano chiedere informazioni ai partner commerciali con meno di 5.000 dipendenti solo quando tali informazioni non siano ottenibili in altro modo. L’analisi degli impatti lungo la catena del valore deve quindi basarsi principalmente su informazioni ragionevolmente disponibili, come banche dati e strumenti di ricerca, per individuare le aree a maggior rischio di impatti negativi.

Sono inoltre abrogate due parti centrali della proposta iniziale:

  • l’obbligo di adottare un piano di transizione climatica allineato all’Accordo di Parigi;
  • il regime di responsabilità civile uniforme a livello UE, rimesso ora alle normative nazionali.
     

Si informa che gli Stati membri, in base alla revisione normativa, avranno un anno in più per il recepimento della direttiva CSDDD (entro il 26 luglio 2028 invece che entro il 26 luglio 2027) e le imprese saranno tenute ai nuovi obblighi di due diligence dal 26 luglio 2029 (invece che dal 26 luglio 2028 come previsto, progressivamente in base alle dimensioni aziendali, dall'attuale normativa).

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla Direttiva in allegato alla presente.

» 02.03.2026
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