Pubblicato sul sito ISPRA-SNPA l’informativa sulla modalità di presentazione delle dichiarazioni PRTR 2026 (dati 2025) per gli stabilimenti italiani soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art. 4 DPR 157/2011 (di attuazione per il Regolamento CE 166/2006).
La comunicazione dei dati riferiti all’anno 2025 avverrà mediante il nuovo applicativo PRTR online raggiungibile al seguente link: https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it (l’ultima versione del manuale utente dichiarante è disponibile qui).
Come da indicazioni sul sito ISPRA:
Chi ha già ottenuto l’accredito come utente dell’applicativo PRTR può accedere già alla sezione per l’inserimento dei dati della dichiarazione PRTR2026.
La “trasmissione” della dichiarazione PRTR tramite l’applicativo PRTR rende disponibile la stessa dichiarazione PRTR all’ISPRA e ai referenti presso le Autorità competenti per la valutazione della dichiarazione, accreditati sull’applicativo PRTR. Rispetto alla compilazione della scheda relativa alle attività PRTR, in continuità con il passato esercizio della dichiarazione, i volumi di produzione dovranno essere riportati secondo le metriche e le unità di misura disponibili per la selezione e dettagliate nel manuale dell’utente, che si raccomanda di consultare a tale fine (anche per individuare i valori dei fattori di conversione per esprimere, ove necessario, in TEP il contenuto energetico dei prodotti energetici e per la conversione in UBA dei capi allevati).
Restano invariati rispetto agli anni passati il resto dei contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR (valori soglia invariati).
Scadenza per l’invio dei dati è il 30 aprile 2026.
Per memoria, si riporta, in allegato, l’elenco dei gestori ricadenti nell’obbligo di dichiarazioni annuale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006: in particolare al punto 5 “gestione rifiuti e acque reflue”.
L’omessa comunicazione dei dati, così come l’eventuale mancata rettifica di eventuali inesattezze della comunicazione, è punita con sanzioni amministrative (art. 30 del D.lgs. n. 46/2014).
Per ulteriori informazioni:
Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi a ISPRA: Andrea Gagna (andrea.gagna@isprambiente.it).