AssoAmbiente

Circolari

2026/128/SAEC-NOT/CS

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato dalla Provincia di Como con cui venivano chiesti chiarimenti interpretativi sulla normativa applicabile al recupero degli inerti. 

In particolare il quesito riguarda due distinte fattispecie di recupero:

  1. l’ammissibilità delle procedure semplificate, di cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, alle operazioni di recupero ambientale (R10) per la tipologia 7.1 (rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato ecc.) del DM 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. In particolare se il recupero ambientale (R10) possa essere ammesso, in procedura semplificata, anche nei casi in cui l’operatore non si sia conformato ai dettami di cui al DM 127/2024;
  2. l’applicabilità del D.lgs. n. 117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive a rifiuti derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione.

Il MASE, con la sua risposta n. 46989, fornisce un quadro normativo relativo alla disciplina sull’End of Waste e si sofferma sulle attività di recupero in procedura semplificata di cui al DM 5 febbraio 1998 (Allegato, punto 7.1.3), che prevedono l'utilizzo del materiale derivante dal trattamento di rifiuti inerti per recuperi ambientali. Il Ministero chiarisce che l'utilizzo di rifiuti inerti ai fini del recupero ambientale di cui al DM 5 febbraio 1998 è subordinato al rispetto dei criteri di trattamento fissati dal decreto Eow inerti (DM 127/2024) sulla base delle condizioni previste dal DM 5 febbraio 1998 relativamente ai limiti quantitativi, ai valori limite per le emissioni e alle norme tecniche. Inoltre sottolinea come anche l’articolo 184-ter, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 stabilisce che, solo in assenza di criteri specifici disciplinati a livello comunitario o nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 5 febbraio 1998 nella sua interezza.

Relativamente alla seconda domanda il Ministero ribadisce che sono rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. n. 117/2008 anche quelli derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione.Ma solo se gli impianti di trattamento sono a servizio esclusivo del ciclo estrattivo e quindi gestiti dallo stesso soggetto legittimato all'attività estrattiva.

Per maggiori informazioni si rimanda ai testi dell’interpello e della risposta del MASE

» 24.03.2026

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